
Ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento – entro il 15 novembre 2023 – di un’imposta sostitutiva non più del 14 ma del 16 per cento, da applicarsi sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che deve essere redatta e giurata entro lo stesso termine del 15 novembre. Lo ha previsto la legge di Bilancio. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: per esse, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.
La legge di Bilancio 2023 ripropone la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% e la redazione e il giuramento della perizia di stima entro il 15 novembre 2023.
La legge n. 197/2022 ammette anche la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli, ossia la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Prevista la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Riapertura della rivalutazione di partecipazioni e terreni
Mediante la modifica dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, l’art. 1, commi 107-109, legge n. 197/2022 prevede nuovamente la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
In particolare, viene previsto che l’imposta sostitutiva (che sale al 16%, rispetto al 14% previsto nella prima stesura della disposizione) dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere versata:
– in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023;
– in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.
L’imposta sostitutiva deve essere calcolata:
– sull’intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
– sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Possono accedere alla rideterminazione:
– persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
– società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
– enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
– soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
se alla data del 1° gennaio 2023 posseggono:
– terreni edificabili o con destinazione agricola;
– le partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati.
PERIZIA DI STIMA
PERCHE’ una rivalutazione? : lo scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.
La normativa consente di corrispondere un’ IMPOSTA SOSTITUTIVA generando un carico tributario ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe ‘sopportare’ in ipotesi ordinaria.
La perizia può essere asseverata presso la cancelleria del Tribunale.
La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘sterilizzare’ la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti in tale ipotesi di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.
Il costo della perizia aumenta il valore della partecipazione nel caso in cui sia sostenuto dal contribuente.
Nel caso in cui il costo sia sostenuto dalla società oggetto della perizia, lo stesso deve essere ammortizzato in quote costanti nell’arco temporale di cinque anni.
Esempio
una persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione in una s.r.l., rappresentativa del 50% dell’intero capitale sociale (partecipazione qualificata), avente un
valore di acquisto di euro 20.000 che vuole alienare ad un prezzo di euro 500.000.
Ipotesi ordinaria
la differenza di euro 480.000 (500.000 – 20.000) costituisce una plusvalenza realizzata.
Tale plusvalenza viene assoggettata in dichiarazione ad imposta sostitutiva del 26%, determinando un carico impositivo di euro 124.800.
Ipotesi rivalutazione
La rivalutazione della quota attuata prima del 15 novembre 2023, ed il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% sull’intero valore rivalutato (imposta sostitutiva che nell’esempio precedente risulta pari ad euro 80.000, ossia euro 500.000 x 16%), consente un sensibile risparmio di imposta.
CONVIENE
Esempio 2
valore di acquisto di euro 20.000 e vuole vendere ad un prezzo di euro 300.000.
Ipotesi ordinaria
il carico impositivo in dichiarazione del 26% riguarderebbe la sola differenza di euro 200.000 (500.000 – 200.000) determinando un carico impositivo di euro 52.000
Ipotesi rivalutazione
Imposta di Euro 48.000, ossia euro 300.000 x 16%),
NON CONVIENE
Pertanto, come esemplificato, occorre verificare caso per caso l’effettiva convenienza a procedere ad una rivalutazione delle quote di partecipazione.
L’accesso all’agevolazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva dell’16%.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 15 novembre 2023, od in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 15 novembre 2024 e la terza rata il 15 novembre 2025.
Il codice tributo per il versamento con modello F24 è: “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”.
Il modello F24 andrà compilato nella sezione Erario, utilizzando le modalità esemplificate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’anno di riferimento da indicare è il “2023“.
L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.). In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2004, n. 35/E, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l’iscrizione a ruolo degli importi non versati: in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ‘ravvedimento operoso’. In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.
Nel caso si voglia ‘aggiornare’ il valore finale di una precedente rivalutazione, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, di quella corrisposta nella precedente rivalutazione.
L’articolo 5 della Legge n. 448/2001, ‘istitutiva’ della normativa in parola, al comma 1, dispone che: “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. c) e c-bis) del T.U.I.R., per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002 (leggasi ora 1° gennaio 2023), può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima,….. a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi…”.
l valore oggetto di rivalutazione sostituisce il costo di acquisto (al lordo degli oneri incrementativi) nella determinazione della plusvalenza emergente nella vendita delle quote di partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.
Dal prezzo realizzato dalla vendita della quota di partecipazione si sottrae il valore determinato dalla perizia di stima, annullando (se il prezzo di vendita coincide con il valore di perizia) o riducendo la plusvalenza.
Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà peraltro essere inferiore al valore di perizia: l’eventuale minusvalenza non avrà rilevanza fiscale: l’articolo 5, comma 6, della Legge n. 448/2001, dispone che l’assunzione del valore ‘rideterminato’ non consente il realizzo di minusvalenze.
Il costo rivalutato non è utilizzabile per la determinazione dei Redditi di Capitali, come quelli derivanti dal recesso, esclusione del socio o dalla liquidazione della società.
Può essere invece utilizzato nel caso del cd. ‘recesso atipico’ realizzato attraverso l’acquisto da parte degli altri soci delle quote dei ‘recedenti’ proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure nel caso di acquisto delle medesime quote del socio recedente da parte di un terzo soggetto individuato dai soci stessi (Circolare Agenzia Entrate 22 aprile 2005, n. 16/E).
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni andranno indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione (nel caso in esame nel modello UNICO PF 2024 – redditi 2023). Peraltro, come precisato nella Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E, l’omessa indicazione nel Mod. UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale: si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione (sanzione da euro 250 ad euro 2.000, ex D.Lgs. n. 158/2015).
Il contribuente dovrà conservare la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.
COSTO PERIZIA
circa il 2% del valore della Perizia