Cessione quote S.r.l. / S.r.l.s

SENZA NOTAIO

La Legge 133/2008 ha previsto una nuova modalità di deposito degli atti di trasferimento delle quote di SRL.

L’atto di cessione delle quote di SRL (art.36 comma 1 bis) può essere sottoscritto con firma digitale e deve essere depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato – iscritto nella sezione A dell’Albo “Commercialisti” – munito della firma digitale e allo scopo, incaricato dai legali rappresentanti della società.

L’ articolo di riferimento del Codice Civile è il numero 2469.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

COSA OCCORRE

Cessionario

  • possesso della Smart Card (C.N.S.);
  • copia documento di identità in corso di validità legale e del codice fiscale;

Cedente

  • possesso della Smart Card (C.N.S.);
  • copia documento di identità in corso di validità legale e del codice fiscale;

SEQUENZA DEL LAVORO

  • Lo studio predispone una scrittura privata di cessione quote sociali tra le parti in formato elettronico:
  • Converte il file di videoscrittura generato in un formato con particolari caratteristiche tecniche e qualitative PDF/A;
  • Il cessionario (o i cessionari) appone la propria firma in digitale sul file, attraverso il dispositivo di lettura della Smart Card (C.N.S.);
  • Il cedente (o i cedenti) appone la propria firma in digitale sul file, attraverso il dispositivo di lettura della Smart Card (C.N.S.);
  • Il dottore commercialista appone la propria firma in digitale e la marcatura temporale al documento elettronico attraverso il dispositivo di lettura della Smart Card (C.N.S.);

AGENZIA ENTRATE

  • Lo studio invia l’atto per la registrazione all’Agenzia delle Entrate e paga per conto delle parti l’imposta di registro ed i bolli dovuti.
  • L’Agenzia delle Entrate invia allo studio la ricevuta di avvenuta registrazione dell’atto;

CAMERA DI COMMERCIO

  • Lo studio predispone ed invia la pratica dell’avvenuta cessione alla Camera di Commercio competente e paga per conto delle parti i diritti camerali.
  • La Camera di Commercio invia allo studio una visura aggiornata della s.r.l. da cui si evince la nuova compagine sociale.

COSA CI OCCORRE

  • Copia documento identità delle parti;
  • Copia codice fiscale delle parti;
  • Copia statuto societario aggiornato e patti parasociali attuali;
  • Visura aggiornata della società;
  • Regime patrimoniale coniugale della parte alienante e, in caso di comunione legale, fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del coniuge;
  • Eventuale dichiarazione di rinuncia alla prelazione da parte degli altri soci.

ESEMPIO DI COSTI ANNO 2023

I compensi indicati si intendono IVA (22%) e Cassa previdenza (4%) compresi.

un passaggio
748
  • Onorario € 350
  • Cassa Commercialisti € 14
  • IVA 22% € 80,08
  • Rimborso spese € 374
  • per fatture intestate a privati
  • senza Ritenuta d’acconto di € 70
  • Nuovo Totale € 818
  • ***
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
  • imposte di registro € 200
  • bolli € 15
  • CAMERA DI COMMERCIO
  • diritti di segreteria € 90
  • imposta di bollo € 65
  • Tariffa CCIAA € 2,44
due passaggi
1.055
  • Onorario € 450
  • Cassa Commercialisti € 18
  • IVA 22% € 102,96
  • Rimborso spese € 574
  • per fatture intestate a privati
  • senza Ritenuta d’acconto di € 90
  • Nuovo Totale € 1.145
  • ***
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
  • imposte di registro €400
  • bolli € 15
  • CAMERA DI COMMERCIO
  • diritti di segreteria € 90
  • imposta di bollo € 65
  • Tariffa CCIAA € 2,44

N.B. E’ possibile acquistare la smart card direttamente presso il nostro studio.

INFORMAZIONI A CARATTERE GENERALE

plusvalenze | comunione legale |efficacia adempimento | camera di commercio |adempimenti vari | diritto di prelazione |forfettario

A) Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni

  • Acquisto: € 5.000
  • Vendita: € 8.000

Plusvalenza: € 3.000

 Dal 1° gennaio 2019 sono cambiati i criteri di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni poste in essere dalle persone fisiche non in regime di impresa, che costituiscono redditi diversi da indicare nel quadro RT del modello Redditi PF.

La Legge di bilancio 2018 (articolo 5 D.Lgs. 461/1997) ha infatti modificato la disciplina fiscale relativa ai criteri di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni: a partire dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 non dovranno più essere tenute distinte le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.

Il trattamento fiscale sarà il medesimo e consiste nell’assoggettamento ad un imposta sostitutiva nella misura del 26%.

B) Ipotesi della comunione legale

E’ prudenzialmente richiesto il consenso del coniuge, in base a quanto prevede l’art. 180, secondo comma,c.c.

“Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione nonchè la stipula di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.”

Il professionista informerà il disponente che, qualora ponga in essere l’atto senza consenso del coniuge, potrebbe essere obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto medesimo, ovvero qualora ciò non fosse possibile, ad indennizzare la comunione ai sensi dell’art. 184, terzo comma, c.c senza con ciò inficiare la validità dell’atto di disposizione.

C) Efficacia e pubblicità del Trasferimento (art. 2470 c.c.)

  • TRA LE PARTI Il trasferimento è valido per effetto del semplice consenso validamente espresso (art. 1376 C.C.)
  • NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ Ai fini dell’opponibilità è necessaria l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
  • NEI CONFRONTI DI TERZI Ai fini dell’opponibilità è necessaria l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

D) Schema adempimento Camera di Commercio.

Ufficio competenteL’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società
Riferimenti normativiArt. 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008, artt. 2469 e 2470 c.c.
Modalità di presentazioneLa domanda deve essere trasmessa telematicamente
Regime pubblicitarioPubblicità dichiarativa
TermineEntro 30 giorni dalla data dell’atto di trasferimento delle quote
Soggetti legittimatiNon previsti
Data attoData della marcatura temporale apposta all’atto al momento dell’ultima
sottoscrizione digitale in ordine cronologico
SanzioniPagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive:

– norme di legge: art. 2194 c.c.
– soggetti sanzionati: professionista incaricato
– importo dovuto: Euro 20,00

A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di notifica.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico.

E) Con la “Cessione quote” non è possibile comunicare altre variazioni, pertanto saranno necessarie altre pratiche di

  • CAMBIO AMMINISTRATORE;
  • DEPOSITO ELENCO SOCI ad esempio  se la società da due soci passa ad un socio.

F) La quota attribuisce dei DIRITTI

  • agli utili
  • di voto
  • di opzione
  • di rimborso
  • di recesso
  • di impugnazione delibere
  • di denuncia al collegio sindacale e al tribunale
  • di chiedere la convocazione dell’assemblea
  • di avere notizie sull’andamento di gestione
  • di consultare i libri sociali
  • di azione di responsabilità contro gli amministratori

G) La prelazione è il diritto che attribuisce al titolare una posizione di  preferenza rispetto ad altri soggetti a parità di condizioni.

In ambito societario la clausola di prelazione è un patto che determina una preferenza per gli altri soci, a parità di condizioni, per il trasferimento delle quote sociali.

Ciò significa che il socio che ha intenzione di trasferire la propria partecipazione è obbligato a dare la precedenza agli altri soci rispetto a soggetti terzi. Per formalizzare la propria cessione, il socio deve comunicare ai soci la volontà di cedere la sua quota societaria, le condizioni di vendita e il termine entro il quale  il diritto di prelazione può essere esercitato.

Bisogna verificare anzitutto che nello Statuto societario vi sia una clausola di prelazione; in tal caso il socio che intende vendere la propria partecipazione deve formalizzare una proposta contrattuale agli altri soci.

Successivamente, l’organo amministrativo della società notificherà la proposta a tutti i soci nei tempi stabiliti.

La clausola di prelazione statutaria ha efficacia reale; pertanto, in caso di violazioni da parte del socio cedente la quota, il trasferimento è inefficace nei confronti dei soci e nei confronti della società stessa, che potrà dunque rifiutarsi di inserire il nuovo acquirente nel libro soci.

Se la clausola di prelazione è inserita nei patti parasociali (c.d. sindacati di blocco), l’acquisto da parte di un terzo soggetto è valido, efficace e opponibile alla società e ai soci (pur aventi diritto alla prelazione), ma il socio cedente sarà responsabile contrattualmente nei confronti degli altri soci.

H) Quote societarie e regime forfettario (circolare ADE 9/E)

  • Società di persone

Non possono aderire al regime forfetario i soggetti che sono titolari di partecipazioni in società di persone. Per accedere al regime forfetario, la persona fisica titolare della partecipazione deve DISMETTERE la stessa nell’anno precedente a quello in cui intende applicare il regime, e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di una nuova attività, ovvero un’attività già in essere.

  • Società di capitali

Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

a) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;

b) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.