Regime Forfettario OnLine € 200

La Manovra di Bilancio 2019 ha modificato, con decorrenza 1° gennaio 2019, il regime forfettario. In particolare cambiano (A) i requisiti di accesso di cui al comma 54 Legge n. 190/2014 e (B) le cause di esclusione di cui al successivo comma 57.  

A) Requisiti di accesso

Potranno agire nel forfettario i soggetti che nell’ anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 85.000 (art. 1, comma 54, Legge di Bilancio 2023) 

COSA INCLUDE
Analisi e assistenza iniziale;
Registrazione dei documenti contabili;
Compilazione ed invio telematico della dichiarazione dei redditi completa
Predisposizione ed invio telematico modelli F24 periodici;
Assistenza illimitata diretta via mail o telefono

COME FUNZIONA

Dopo aver inviato la richiesta (senza alcun impegno) di adesione al servizio, il Cliente sarà contattato nel più breve tempo possibile per un colloquio informativo.

Verranno illustrate le modalità di svolgimento del servizio nonché gli adempimenti ed i documenti necessari per l’inizio del rapporto.

In seguito il servizio funzionerà in maniera estremamente semplice, in sintesi:

  • Il Cliente invia mensilmente/annualmente i documenti necessari;
  • Lo studio effettua le opportune registrazioni contabili;
  • Alle varie scadenze il Cliente riceve tramite e-mail i modelli per il pagamento delle imposte (F24) e la dichiarazione dei redditi compilata, completa della ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate.


INFORMAZIONI GENERALI

B) Cause di esclusione

Non potranno avvalersi del forfettario:
a) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’ Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’ esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’ articolo 5 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
e) i soggetti che esercitino la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro.  

 Regime forfettario 2023 Aliquota sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività);

Soglia di ricavi annui: 85.000 

Soggetti ammessi: Persone fisiche (ditta individuale o liberi professionisti)

Durata: Illimitata

Determinazione del reddito: Forfettaria

Regime contributivo: Ritorno dei minimali INPS con possibilità di riduzione della contribuzione dovuta  

SEMPLIFICAZIONI

Iva

I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’ imposta sul valore aggiunto. Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:

1) divieto di rivalsa dell’IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante
l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
2) divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;.
3) esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
4) esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
5) esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
6) esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
7) esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;
8) esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
9) esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”);
10) esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list;
11) esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).

Imposte dirette

Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza…); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

1) esclusione dall’IRAP;
2) esclusione dagli ISA.

SCHEMA SEMPLIFICAZIONI REGIME FORFETTARIO

ElementiRegime forfetarioRegime ordinario
Applicazione IVANo
Detrazione IVANo
Calcolo reddito
– Imprese
[(Ricavi) x percentuale prevista] – ContributiRicavi – Costi per competenza
– Professionisti[(Compensi) x percentuale prevista] – ContributiCompensi – Spese per cassa
Deducibilità contributiDal reddito d’impresa/lavoro autonomoDal reddito complessivo
Fattura elettronicaNo
TassazioneImposta sostitutiva 15%Irpef ordinaria
ISANo
LipeNo
IRAPNo

Legge di Bilancio 2023

Innalzato da 65mila a 85mila euro il limite di
ricavi o compensi per accedere e permanere
nel regime forfetario per le persone fisiche
esercenti attività d’impresa, arti o professioni
(articolo 1, comma 54 e seguenti, legge
190/2014).

Introdotta anche una disposizione per contrastare possibili effetti distorsivi: se
si superano i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata, con
debenza dell’Iva a partire dalle operazioni che portano allo sforamento di quel tetto.

 ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL’IMPOSTA

  • Medico che applica il regime forfettario: reddito di € 30.000 e contributi previdenziali Enpam di 5.000

REDDITO = ( RICAVI/COMPENSI X %FORFAIT ) – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Reddito Lordo: 30.000 x 78% = 23.400

Reddito Imponibile: 23.400 – 5.000= 18.400

Imposta dovuta: 18.400 x 15% = 2.760

TABELLA COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ nel regime forfettario

ATTIVITA’ (cod. ATECO)SOGLIA RICAVIREDDITIVITA’
Alimentari, bevande
(10 – 11)
65.00040%
Commercio (ingrosso e dettaglio) 
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
65.00040%
Commercio ambulante (alimenti e bevande) 
47.81
65.00040%
Commercio ambulante altri prodotti 
47.82 – 47.81
65.00054%
Costruzioni, immobiliari
 41 – 42 – 43
65.00086%
Commercio (intermediari)
 46.1
65.00040%
Attività professionali 
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88
65.00078%
Altre attività
 (01 – 02 – 03) – (05 – 06 –07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) –(36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52– 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)– (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84)– (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) –(97 – 98) – (99):
65.00067%

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