REGIME CONTABILE ORDINARIO
Può essere:
– obbligatorio;
– opzionale.
La verifica dell’obbligatorietà deve essere effettuata in relazione a:
– la natura giuridica del contribuente;
– l’ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso contribuente.
Sono obbligati ad adottare tale regime, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti, i seguenti soggetti:
– S.p.A, S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
– S.p.A, S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
– Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
– stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
– associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Obbligo in base all’ammontare dei ricavi
Per gli altri soggetti titolari di redditi di impresa:
‒ Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
‒ Società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
‒ Enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.
Scatta l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria qualora i ricavi conseguiti nell’esercizio precedente siano superiori a:
‒ euro 400.000,00 per le imprese che prestano servizi;
‒ euro 700.000,00 per le altre imprese.
Libri obbligatori per la contabilità ordinaria
Le imprese in contabilità ordinaria sono tenute ad aggiornare i seguenti libri contabili:
• Libro Giornale, dove vengono registrate tutte le operazioni economico-patrimoniali in ordine cronologico;
• Libro inventari all’interno del quale vengono riportati la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;
• Registri IVA integrati con il registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi, il registro degli acquisti, e altri obbligatori in base all’attività esercitata;
• Registro dei cespiti, non più obbligatorio ma utile dove vengono annotati gli acquisti dei beni ammortizzabili indicandone il costo originario, rivalutazioni e svalutazioni, fondo ammortamento, quota ammortamento, e coefficiente di ammortamento.
E’ importante sottolineare che anche le imprese più piccole, possono optare per la contabilità ordinaria in sostituzione della contabilità semplificata, per esigenze gestionali .
