Contabilità Ordinaria

REGIME CONTABILE ORDINARIO
Può essere:
– obbligatorio;
– opzionale.

La verifica dell’obbligatorietà deve essere effettuata in relazione a:
– la natura giuridica del contribuente;
– l’ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso contribuente.

Sono obbligati ad adottare tale regime, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti, i seguenti soggetti:

– S.p.A, S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;

– S.p.A, S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;

– Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

– stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;

– associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Obbligo in base all’ammontare dei ricavi

Per gli altri soggetti titolari di redditi di impresa:
‒ Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
‒ Società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
‒ Enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.

Scatta l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria qualora i ricavi conseguiti nell’esercizio precedente siano superiori a:
euro 400.000,00 per le imprese che prestano servizi;
euro 700.000,00 per le altre imprese.


Libri obbligatori per la contabilità ordinaria

Le imprese in contabilità ordinaria sono tenute ad aggiornare i seguenti libri contabili:

Libro Giornale, dove vengono registrate tutte le operazioni economico-patrimoniali in ordine cronologico;

Libro inventari all’interno del quale vengono riportati la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;

Registri IVA integrati con il registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi, il registro degli acquisti, e altri obbligatori in base all’attività esercitata;

Registro dei cespiti, non più obbligatorio ma utile dove vengono annotati gli acquisti dei beni ammortizzabili indicandone il costo originario, rivalutazioni e svalutazioni, fondo ammortamento, quota ammortamento, e coefficiente di ammortamento.

 E’ importante sottolineare che anche le imprese più piccole, possono optare per la contabilità ordinaria in sostituzione della contabilità semplificata, per esigenze gestionali .