QUANDO IL BOLLO IN FATTURA E’ UN COMPENSO PER I FORFETTARI

Risposta all’Istanza di Interpello n. 428 del 12/08/2022 (agenziaentrate.gov.it)

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 428 del 12/08/2022 all’interpello di un cittadino in regime IVA forfettario, ha chiarito che le fatture, anche quelle forfettarie, sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro formazione. Tra i documenti soggetti all’imposta di bollo ci sono anche le fatture con un importo superiore a 77,47 euro.

Il contribuente riteneva che l’importo del bollo addebitato, e apposto in fattura, non potesse essere ricompreso nella nozione di “ricavo o compenso”. In particolare, il quesito riguardava l’assoggettabilità o meno a tassazione dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai suoi clienti.

Posto che l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è tendenzialmente a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo può però chiedere al cliente il rimborso dell’imposta, soprattutto magari a fronte di accordi precisi presi tra committenti e liberi professionisti.

In questa ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e quindi concorre alla formazione del reddito.

In conclusione,

 l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito.

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