L’articolo 2409 bis del Codice Civile recita: “La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.”
L’obbiettivo del revisore legale dei conti è quello di
- esaminare e
- verificare il bilancio d’esercizio,
- le registrazioni contabili e la documentazione a supporto fornita dall’impresa
al fine di esprimere un giudizio sul rispetto dei principi di redazione del bilancio, sulla completezza della presentazione e quindi sulla veridicità e sulla correttezza delle poste di un bilancio d’esercizio o di un bilancio consolidato.
Il bilancio costituisce l’oggetto e il fine ultimo della revisione legale dei conti, esso costituisce il “documento mediante il quale l’azienda fornisce all’esterno informazioni sistematiche sulla situazione economica, finanziaria, e patrimoniale, oltre agli aspetti di natura fiscale e sulle procedure contabili e amministrative di riorganizzazione, di finanziamento e di valutazione dell’azienda” (Brasini, et al., 2002, p. 73),
Il compenso per l’incarico della revisione legale
Un adeguato compenso è indice di affidabilità e qualità del lavoro di revisione, motivo per cui occorre determinare i tempi per l’espletamento della revisione avendo particolare riguardo ai seguenti parametri:
- dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio ed eventualmente, del bilancio consolidato;
- preparazione tecnica ed esperienza che il lavoro richiede;
- necessità di assicurare, oltre alla materiale esecuzione delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione ed indirizzo.
Determinazione del compenso
Nella fase della determinazione del compenso professionale, è da precisare che non esiste uno standard di calcolo per la determinazione del corrispettivo per l’attività della revisione legale, ma il CNDCEC nel documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” elabora uno schema di calcolo utilizzabile dai professionisti, articolato nei seguenti criteri:
- fase a): stima delle ore-base in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente espressive della dimensione strutturale e operativa, cioè il totale attivo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. In corrispondenza del livello di tale media si associa un numero di ore standard;
- fase b.1): considerazione di una rischiosità generica di settore. In particolare, si applica: o un coefficiente incrementativo del 10% per le società che realizzano produzioni su commessa; o un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari; o un coefficiente decrementativo del 15% per le società commerciali, di servizi e simili;
- fase b.2): considerazione di una rischiosità specifica di azienda. Tale considerazione si basa sulla valutazione preliminare del rischio d’incarico. In particolare si applica: o nessun coefficiente correttivo, quando il rischio è valutato “Basso”; o un coefficiente incrementativo del 20% quando il rischio è valutato “Moderato”; o un coefficiente incrementativo del 40% quando il rischio è valutato “Alto”.