CAF CDL – Centro Assistenza Fiscale Consulenti Del Lavoro

CALCOLO IMU

L’IMU deve essere pagata dai possessori degli immobili, aree fabbricabili e terreni, escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9.

Dal 2020, nel caso dell’ex coniuge l’assimilazione ad abitazione principale è legata all’affidamento dei figli e non è confermata l’assimilazione per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero)

Quanto si deve pagare di IMU?

Ogni comune stabilisce autonomamente le aliquote dell’IMU. 

Sia per i fabbricati che per i terreni edificabili l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, e i comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Negli anni successivi è solo possibile ridurre la maggiorazione, mentre resta esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Per l’abitazione principale di lusso l’aliquota è fissata allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è lo 0,1 per cento, e il comune può ridurla fino all’azzeramento.

Per i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fino al 2019 soggetti solo alla TASI, è fissata un’aliquota allo 0,1 per cento fino al 2021, che i comuni possono aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all’azzeramento, mentre dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall’imposta.

Confermate le seguenti riduzioni:

  • riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
  • riduzione al 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Beneficio che si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.
  • riduzione al 75% dell’aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a canone concordato.