DIFFERIMENTO DEL 2° ACCONTO 2023 DELLE IMPOSTE

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Il cd “Collegato alla legge di Bilancio 2024 ha previsto la possibilità di differire il termine di pagamento del 2° acconto delle imposte 2023, in scadenza il prossimo 30 novembre

Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro

  • il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure
  • in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.2

Tra i soggetti interessati al differimento vi sono:
 – gli imprenditori individuali
 – i lavoratori autonomi (professionisti ed artisti con P.Iva).
che rispettano la citata soglia reddituale.

SOGGETTI ESCLUSI: la CM 81/2023 individua tra gli esclusi i seguenti soggetti:
 – le persone fisiche non titolari di partita IVA (“privati”) ivi inclusi:
 – i soci (non titolari di una propria P. IVA)
– di società di persone/studi associati
– o di società capitali in trasparenza fiscale
 – i collaboratori familiari dell’impresa familiare ed il coniuge dell’impresa coniugale (non titolari di una propria P. IVA)
 – le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (mod. Redditi PF 2023) , dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a €. 170.000
 – le persone fisiche titolari di “partita IVA agricola” (cioè soggetti che sul periodo 2022 dichiarano
solo un reddito “fondiario”, senza alcun reddito d’impresa, anche nel quadro RD)
- i soggetti diversi dalle persone fisiche, quali, ad esempio
 società di persone/assimilati o società di capitali
 enti non commerciali.

AMBITO OGGETTIVO

La norma non fa alcuno specifico riferimento alle imposte ammesse al differimento; nessun
chiarimento viene proposto neppure dalla CM 81/2023.
RIPRODUZIONE VIETATA – http://www.redazionefiscale.it

i deve, pertanto, ritenere che:
 vi rientrino tutti i versamenti delle imposte liquidate nel mod. Redditi PF 2023
 tranne quanto espressamente escluso, riferito ai contributi previdenziali e assistenziali

Contributi previdenziali e assistenziali
 Gestione IVS artigiani e commercianti
 Gestione separata INPS dei professionisti senza Cassa


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Avatar ANTONELLO SEMENTILLI

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