Contributo di 2 euro sulle importazioni di modico valore

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Dal 1° gennaio 2026, è operativo un contributo fisso di 2 euro per ciascuna spedizione di beni di valore dichiarato non superiore a 150 euro proveniente da Paesi extra-UE. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), mira a coprire le spese amministrative legate ai crescenti flussi di piccoli pacchi dell’e-commerce internazionale e a potenziare i controlli doganali.+

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con le circolari n. 37/D/2025 e n. 1/D/2026, ha fornito i primi chiarimenti su operatività, soggetti obbligati e un periodo transitorio fissato fino al 28 febbraio 2026.

Nota bene: Questa misura anticipa l’introduzione di un dazio doganale unionale di 3 euro, previsto per il 1° luglio 2026, con il rischio di possibili sovrapposizioni future.


Ambito di applicazione e definizione di “spedizione”

Il contributo si applica a tutte le spedizioni extra-UE entro i 150 euro, indipendentemente dalla natura della transazione:

  • B2C: Acquisti online di consumatori finali.
  • B2B: Acquisti aziendali da fornitori esteri.
  • C2C: Invii tra privati, anche se privi di carattere commerciale.

Sono esclusi esclusivamente i beni al seguito del passeggero, poiché non rientrano nella definizione tecnica di “spedizione”. Per “spedizione” si intendono le merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario sotto un unico contratto di trasporto. In caso di invii multipli nello stesso carico, il contributo si applica a ogni singola spedizione.


Soggetti obbligati e modalità di pagamento

Il debitore principale è il dichiarante doganale. Sebbene corrieri e operatori logistici anticipino solitamente il contributo, l’onere economico può essere trasferito al destinatario finale.

Le modalità variano in base al tipo di dichiarazione:

Tipo DichiarazioneValore di RiferimentoModalità di Pagamento
Ordinarie (H1)Valore in dogana (artt. 69-76 CDU) Liquidazione diretta con codice tributo “159”.
Semplificate (H7)Valore intrinseco (esclusi trasporto e assicurazione) Pagamento periodico quindicinale tramite bolletta A22.

Periodo transitorio (1° gennaio – 28 febbraio 2026)

Per agevolare l’adeguamento dei sistemi informatici, è previsto un regime di favore fino a fine febbraio:

  • Il contributo per le importazioni effettuate in questo lasso di tempo può essere pagato in forma periodica entro il 15 marzo 2026.
  • Nelle dichiarazioni H1, l’assenza del codice “159” non comporta sanzioni né il blocco dello svincolo delle merci.
  • I dichiaranti H7 devono comunque adeguare le garanzie sui conti di debito entro febbraio 2026.

Impatti operativi e criticità

L’introduzione della misura comporta un aggravio procedurale per la filiera logistica e potenziali costi aggiuntivi per i consumatori.

  • Deducibilità: Il contributo non è deducibile ai fini IVA e non concorre alla base imponibile di altre imposte indirette.
  • Documentazione: Gli operatori devono indicare chiaramente il contributo separatamente dagli altri oneri doganali nei documenti di trasporto e fatture.
  • Garanzie: Il mancato adeguamento delle garanzie fideiussorie può portare alla sospensione dell’abilitazione alle dichiarazioni H7 da parte di ADM.

Caso Pratico

Un corriere importa dalla Cina 1.000 pacchi (valore 50€ l’uno) tra gennaio e febbraio 2026 utilizzando dichiarazioni H7.

  • Contributo dovuto: 2.000 euro (2€ x 1.000 pacchi).
  • Scadenza: Pagamento tramite dichiarazione periodica entro il 15 marzo 2026.
  • Adempimento extra: Il corriere deve adeguare la garanzia sul conto di debito entro febbraio, basandosi sulla media mensile delle dichiarazioni del 2025.


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Avatar ANTONELLO SEMENTILLI

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