Nuova patente a punti per imprese e i lavoratori autonomi

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A far data dal 1° ottobre 2024, vi sarà l’obbligo di possesso di una “patente” a punti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ciò è stato stabilito dalla conversione in legge del D.L. del 02 marzo 2024, n. 19.

Successivamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, lo strumento potrà essere esteso anche ad altri ambiti di attività.
La “patente” a punti, verrà dunque rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che potrà riconoscere una dotazione iniziale massima di 30 crediti, resta inteso che questi verranno poi diminuiti a seguito di eventuale accertamento definitivo di violazioni (i provvedimenti definitivi sono costituiti dalle sentenze passate in giudicato e dalle ordinanze ingiunzione amministrative, di cui all’articolo 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, divenute definitive).
Inoltre, al di sotto della soglia dei 15 crediti non sarà possibile operare nei cantieri fino all’integrazione degli stessi, fatta eccezione per i lavori che superano il 30% del valore del contratto in corso, i quali potranno essere completati.

Sono ESCLUSI dall’obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o
prestazioni di natura intellettuale, nonché le imprese dotate di attestazione Soa con classifica non inferiore alla terza (di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023).

1- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008;

3- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità

4- adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi

5- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF). Resta inteso che tale condizione non si applica ai soggetti per i quali la normativa vigente non prevede il suddetto istituto (si ricorda che quest’ultimo non concerne i Lavoratori autonomi);

6- avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
5
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;3

Omessi formazione e addestramento
2
messa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile3
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza3
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
2
Mancanza di protezioni verso il vuoto3
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le
prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del
terreno;
2
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi;
2
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi;
2
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di
terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale;
2
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
2
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che
possono comportare il rischio di esposizione all’amianto;
1
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 50px;
3
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 33
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
3
Omessa valutazione del rischio di annegamento; 2
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei
e gallerie;
2
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi; 33
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o
sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;
1
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del
decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73 (21);
1
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del
decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (22);
2
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del
decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73 (23);
3
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri (21), (22) e (23)
sopra indicati;
1
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di
violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal
quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal
lavoro per più di 60 giorni;
5
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di
violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal
quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal
lavoro per più di 60 giorni;
5
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di
violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal
quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione
dal lavoro e una parziale inabilità permanente al lavoro;
8
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di
violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal
quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione
dal lavoro e un’assoluta inabilità permanente al lavoro;
15
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a
seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
20
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante
dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
10

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