Dall’1 ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei e mobili devono essere in possesso di una patente a crediti con almeno 15 punti di dotazione per poter materialmente impiegare le proprie risorse al lavoro (art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024).
Con il decreto attuativo 18 settembre 2024, n. 132 il Ministero del Lavoro e la circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 sono state individuate le modalità e le regole per la presentazione della domanda, anche con riferimento al periodo transitorio, e per l’incremento e il recupero dei crediti.
Chi è obbligato
L’obbligo di possedere una patente valida è esteso a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che, anche senza l’impiego di dipendenti,
operano
nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
Anche le aziende che hanno sede in UE o al di fuori del territorio europeo devono adeguarsi ovvero:
1 possedere un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del
Paese d’origine;
2 fare domanda con la stessa procedura telematica che sarà messa a disposizione dall’INAIL per le aziende italiane.
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
1 coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
2 le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica p
Definizione
La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro serve a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche e a garantire la sicurezza nei cantieri edili.
Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:
A. dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del
lavoratore autonomo titolare della patente;
B. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
C. data di rilascio e numero della patente;
D. punteggio attribuito al momento del rilascio;
E. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
F. eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
G. eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai
sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL
Come si richiede
La patente è rilasciata in formato digitale previa domanda telematica che dovrà essere presentata attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nell’istanza in richiedente è tenuto ad autocertificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:
1 iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
2 adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
3 possesso di DURC, DVR e DURF;
4 designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Alla patente può essere attribuito un punteggio massimo di 100 crediti, che vengono assegnati secondo precise regole di calcolo
– 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente e per storicità dell’azienda, secondo la regola rappresentata in tabella:
Iscrizione CCIAA
Da 5 a 10 anni 3
Da 11 a 15 anni 5
Da 16 a 20 anni 8
Da oltre 20 anni 10
- 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, come si seguito rappresentato:
Requisito Punti Certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO45001 5
Modello asseverato di organizzazione e gestione della salute e sicurezza 4
Certificazione di partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’arco di un triennio 6
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento 3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate Da 1 a 6
Adozione DVR 3
Almeno due visite medico + RLST o RLS 2
- fino a 10 ulteriori crediti in caso di:
Organico aziendale (esclusi i lavoratori a termine per un periodo inferiore a 6 mesi e somministrati) Da 1 a 4
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano 2
Possesso della certificazione SOA Da 1 a 2
Standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera 2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici 2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2
Incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per operai inquadrati al primo livello 2
Possesso dei requisiti reputazionali 2
Come si perdono punti
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse, secondo le regole riepilogate nella tabella che segue:
Violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente
VIOLAZIONE DECURTAZIONE DI CREDITI
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione, formazione e addestramento 3
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
Mancata installazione delle armature di sostegno o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
Lavori in prossimità di linee elettriche o presenza di conduttori nudi in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi 2
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche o esplosive 3
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3
Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1
Infortunio di lavoratore
inabilità temporanea assoluta per più di 60 giorni: 5
parziale inabilità permanente al lavoro: 8
permanente al lavoro: 15
morte: 20
