Il cd. “Decreto Omnibus” ha previsto l’erogazione di una indennità di €. 100 da corrispondere ai lavoratori dipendenti unitamente alla 13ª mensilità del 2024 in presenza di determinati requisiti riferiti al reddito ed alla situazione familiare del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i relativi chiarimenti con la Circ. n. 19 del 10/10/2024.
Ora, l’articolo 2 del DL n. 167/2024, in vigore dal 14/11/2024, ha introdotto alcune modifiche.
SOGGETTI INTERESSATI
La CM 19/2024 ha chiarito che l’indennità spetta:
– ai soli titolari di reddito di lavoro subordinato nel corso del 2024
– sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
REQUISITI RICHIESTI
Il comma 1 del citato art. 2-bis individua i requisiti in capo ai lavoratori per l’accesso all’indennità:
1) possedere un reddito complessivo 2024 non superiore a €. 28.000
2) avere almeno un figlio fiscalmente a carico
3) avere un’Irpef lorda 2024, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della relativa detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1, TUIR.
LIMITE DI REDDITO – IL “REDDITO DI RIFERIMENTO”
La norma istitutiva si limita a chiarire che nel reddito complessivo dell’anno d’imposta 2024:
- non rileva la rendita catastale dell’abitazione principale/pertinenze
- rileva la quota esente dei redditi prodotti dai docenti/ricercatori rientrati in Italia (art. 44, co. 1, DL n. 78/2010) e dai lavoratori “impatriati” (in tutte le varie forme in cui si può esplicare l’agevolazione:art. 16, DL n. 147/2015, art. 5, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, DL n. 34/2019 ed art. 5, Dlgs n. 209/2023).
“REDDITO DI RIFERIMENTO”: la CM 19/2024, tuttavia, fa riferimento all’ammontare del cd. “reddito di riferimento”, ritenendo vi debba rientrare anche:
– i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca
– i redditi dei contribuenti in regime forfettario (ex art. 1, co. 692, lett. g), L. n. 160/2019)
– la quota di agevolazione ACE fruita nel periodo
– le “mance” incassate dagli impiegati nelle strutture ricettive/esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, assoggettate a imposta sostitutiva (art. 1, co. 58-62, L. n. 197/2022).
CONDIZIONE FAMILIARE
Con riferimento al requisito relativo alla condizione familiare, il lavoratore dipendente
– deve avere almeno 1 figlio fiscalmente a carico
– anche se nato fuori del matrimonio (purchè riconosciuto), adottivo o affidato.
N.B.: 1 solo bonus per nucleo familiare: il nuovo co. 2-bis, introdotto dal DL 167, prevede che:
– l’indennità non spetta al lavoratore coniugato o convivente
– il cui coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente beneficino, anch’essi, dell’indennità.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ
I commi 4 e 5 dell’art. 2-bis disciplinano le modalità di erogazione dell’indennità.
Questa è attribuita dal sostituto d’imposta (datore di lavoro)
– unitamente alla 13° mensilità per il 2024
– su richiesta espressa del lavoratore.
ISTANZA DEL DIPENDENTE: il dipendente:
– deve attestare per iscritto di possedere i requisiti per la spettanza dell’indennità
– indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.
