Finanziamento soci e cassa negativa

·

,

Per le società in contabilità ordinaria le risultanze contabili di fine esercizio dei conti

Cassa

e

Finanziamenti soci

possono assumere rilevanza tributaria, con il rischio concreto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In presenza di anomalie l’Agenzia delle entrate può contestare l’evasione fiscale riscontrata, alternativamente, alla società (quali ricavi in nero) o ai soci (in ragione alla determinazione sintetica del reddito).

In ogni caso il finanziamento soci è opponibile al Fisco solo in presenza della regolarità formale delle delibere assembleari.

Cass. n. 11988 del 2011, Cass. n. 27585 del 2008
L’andamento anomalo del conto “Denaro in cassa”, perché alimentato da anticipazioni da parte dei soci, nei casi in cui sono costantemente erogate in contanti, è un fenomeno normalmente al vaglio degli organi ispettivi. Anche nel caso in cui la cassa non si presenti negativa, fenomeno dal quale è possibile presumere direttamente l’esistenza di ricavi non contabilizzati ovvero contabilizzati in misura inferiore , la copertura della “Cassa” mediante versamenti in contanti, se non giustificata dalla capacità reddituale dei soci, nonché dalla effettiva disponibilità finanziaria per eseguire i versamenti, è un comportamento che si espone alle contestazioni, quasi certe, dell’Amministrazione finanziaria.

Nulla osta affinché il socio possa finanziare la propria società mediante erogazioni di anticipazioni finanziarie, tuttavia tali finanziamenti devono risultare compatibili, sia rispetto alle limitazioni che regolano la circolazione del denaro contante, che in relazione alla posizione economica e finanziaria del socio erogatore.

Quando le anticipazioni si rivelano incompatibili, l’Amministrazione finanziaria contesta la natura simulata delle anticipazioni, rettificando le risultanze del conto “Cassa”, determinandone la chiusura in “rosso”.

Cass. 25289 del 2017

La presenza di una “Cassa” “significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quelle degli introiti registrati”, motivo per il quale “non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo” . Tale tipologia di contestazioni portano normalmente ad un accertamento induttivo puro.

Cass. n. 1151 del 2022

Lo stesso accade, per altra via, in presenza di “Finanziamenti soci”, di importo rilevante, erogati con metodi di pagamento tracciati. Come per il caso delle erogazioni in contanti, finanziamenti da parte dei soci, che risultino altrettanto privi di una adeguata capacità finanziaria, rappresentano una presunzione grave, precisa e concordante di ricavi non dichiarati da parte della società. L’Amministrazione finanziaria, in alcuni casi, contesta che i finanziamenti non siano effettivamente tali, ma una modalità mediante la quale si intende reintegrare, in maniera strumentale, le case societarie di corrispettivi incassati, ma non transitati in contabilità .

In altri casi, utilizzando la metodologia dell’accertamento sintetico, la contestazione viene elevata nei confronti dei soci erogatori. In caso di contestazione, al fine di dimostrare la regolarità del comportamento assunto, può assumere rilevanza decisiva la presenza di una delibera assembleare in relazione alla quale viene eseguito il finanziamento .

Cass. 17322 del 2021

Sotto tale punto di vista la Suprema Corte di Cassazione ha chiaramente evidenziato che “la legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleare e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti” (.


Scopri di più da CommercialistaOnLine

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Avatar ANTONELLO SEMENTILLI

Commercialistaonline.studio

Categorie

Archivio Blog