
Il DL c.d. “Cura Italia” riconosce un credito d’imposta:
– agli esercenti attività d’impresa
– che rivestono la qualifica di “conduttori” in un contratto di locazione di un immobile
– qualora l’immobile in locazione sia censito nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe
Il credito d’imposta è pari
– al 60% dell’ammontare del canone di locazione
– relativo al mese di marzo 2020.
ATTIVITA’ ESCLUSE: il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020. Si tratta delle attività commerciali che non sono state sospese, perché essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
La disposizione si applica nei confronti di tutti i titolari di attività d’impresa:
- sia in forma individuale (incluse imprese familiari e coniugali)
- sia in forma societaria (società di persone e di capitale )
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi; Va utilizzato (RM 13/2020):
- il codice tributo “6914” (anno di riferimento “2020”) nella sezione “Erario
- a partire dal 25 marzo 2020.