L’articolo 5 del D.L. n.111/2020
ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti,
un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli)
da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in
corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore
di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL
territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno
del plesso scolastico.
Con la Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, dopo aver riepilogato la platea e i requisiti dei possibili beneficiari della misura, l’INPS precisa che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all’art. 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale che va
dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.
La disposizione normativa (articolo 5 del D.L. n.111/2020) prevede la possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per i soli genitori
lavoratori dipendenti (ivi compresi quelli del settore pubblico).
Indennizzo delle giornate lavorative
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs. n. 151/2001)
Presentazione della domanda
La domanda, da effettuare esclusivamente in modalità telematica, potrà essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’Inps
- tramite il Contact center integrato;
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.