Recesso del socio in s.r.l.

Art. 2473 C.C.

Il diritto di recesso del socio è disciplinato dall’art. 2437-bis C.C. nelle SPA e dall’art. 2473 C.C. nelle SRL.
Quest’ultimo, nel prevedere pochi e generici casi in cui il socio di SRL può esercitare il diritto di recesso, demanda al volere dei Soci la regolamentazione dei casi specifici, da indicare analiticamente all’interno dello Statuto societario.
Il socio recedente ha diritto alla liquidazione della quota, da effettuarsi entro 180g. dalla notifica della comunicazione, il cui importo è determinato sulla base del valore di mercato. In caso di disaccordo tra le parti il Tribunale nominerà un esperto il quale sarà chiamato a predisporre un’apposita perizia giurata.

Cause del recesso

“legali”

  • Cambiamento dell’oggetto sociale
  • Cambiamento del tipo di società
  • Trasferimento della sede sociale all’estero
  • Fusione e scissione
  • Revoca dello stato di liquidazione
  • Modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci, riguardanti l’amministrazione o la distribuzione di utili
  • Esclusione del diritto d’opzione in sede di aumento del capitale sociale
  • Eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali previste nell’atto costitutivo
  • Aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto d’opzione
  • Eliminazione di cause di recesso convenzionali previste nell’atto costitutivo
  • Introduzione o eliminazione di clausole compromissorie
  • Cause previste dall’art. 2497-quater (società soggette ad attività di direzione e coordinamento)

“convenzionali”

  • Indeterminatezza o mancata indicazione della durata
  • Clausola d’intrasferibilità della quota di partecipazione
  • Clausola che subordina il trasferimento della quota per atto tra vivi al mero gradimento degli organi sociali, di soci o di terzi
  • Disaccordo su delibere assembleari
  • Mancato raggiungimento di un risultato gestionale o performance negativa della società
  • Omesso rilascio (o revoca) di autorizzazioni
  • Mancato rinnovo di determinati contratti sociali
  • Perdita della licenza d’uso di un marchio
  • Interruzione di accordi commerciali
  • Recesso “ad nutum” (non vincolato ad alcuna causa predefinita).

Modalità dell’esercizio di recesso

fase 1 invio della lettera con la quale il socio manifesta la volontà di recedere;
fase 2ricezione della suddetta comunicazione da parte dell’organo amministrativo in carica;
fase 3procedura di liquidazione della quota

Efficacia di recesso

  • Tesi maggioritaria: avvenuta comunicazione
    Secondo il Tribunale di Napoli (14/1/2011) il diritto di recesso è un negozio unilaterale recettizio che esplica i suoi effetti dal momento in cui la comunicazione viene ricevuta dalla società. In seguito all’avvenuta notifica, il socio recedente perde lo status di socio, oltre alla legittimazione ad esercitare alcun diritto sociale precedentemente acquisito, divenendo un creditore della società per il valore della quota da liquidare. Dello
    stesso avviso è il Tribunale di Roma (ordinanza del 25/01/2017) secondo cui, avvenuto il recesso, «la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato recesso alla società, perde lo “status socii”, nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota».
  • Tesi minoritaria: liquidazione della quota
    Il perfezionamento del recesso non si realizza con la notifica della comunicazione, ma con la liquidazione della quota, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga con capitale di soci o di terzi, con rimborso di riserve o utili oppure mediante riduzione del capitale sociale.
    La dichiarazione di recesso non può determinare, sic et simpliciter, lo scioglimento del rapporto sociale che, invece, è il frutto di una serie di accadimenti strettamente concatenati tra loro, tali da determinare una
    fattispecie a formazione progressiva.
    D’altronde, lo stesso comma 4 dell’art. 2473 prevede che il recesso si perfeziona con la liquidazione della quota, da effettuarsi entro 180 gg. dall’avvenuta comunicazione della volontà di recedere dalla società.
    Sempre secondo questo orientamento, il socio, nelle more della fase “liquidatoria”, mantiene tutti i diritti ed i doveri riconosciuti dallo statuto anche in considerazione del fatto che, laddove venisse adottata una delibera contraria a quella che ne ha causato il recesso, lo stesso sarebbe inefficace.
  • Tesi intermedia
    Secondo il Tribunale di Milano, Sezione Speciale Imprese n. 4949 del 4/05/2017, il diritto di recesso ha inizio con la notifica della comunicazione e si perfeziona con la liquidazione della quota. Nelle more della procedura di liquidazione, da ultimarsi entro il termine di cui al comma 4 dell’art. 2473 (max 180 gg.) il socio recedente, pur avendo esperito le necessarie formalità, continua a mantenere uno specifico interesse alla tutela della
    propria quota.

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