Superbonus 110%: visto di conformità dei commercialisti

COMMERCIALISTAONLINE

Decreto Rilancio: articolo 119

Il Superbonus è una agevolazione che eleva

  • al 110% l’aliquota di detrazione della spesa sostenuta
  • limite temporale: dal 01/07/2020 al 31/12/2021

per specifici interventi.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli

  • per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e
  • di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus)

Vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

A condizione che sia eseguito almeno uno dei seguenti interventi “trainanti”:

  • isolamento termico degli involucri con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • realizzazione di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici.

L’attribuzione del bonus è subordinata al raggiungimento di obiettivi di efficientamento energetico e/o riduzione del rischio sismico, i quali devono essere opportunamente attestati da tecnici abilitati.

Altrettanto stringenti sono le condizioni soggettive che devono verificarsi affinché possa operare l’agevolazione.

In particolare, possono beneficiarvi i seguenti soggetti, detentori di immobili con categoria catastale diversa da A1, A8, A9:

  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, su un numero massimo di due unità immobiliari;
  • Condomini, con beneficio assegnabile anche ai detentori di immobili adibiti ad attività di impresa;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Istituti autonomi di case popolari;
  • Associazioni Onlus;
  • Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Considerata la difficoltà di districarsi tra i numerosi paletti imposti dalla normativa, il legislatore ha previsto l’intervento obbligatorio di alcune figure professionali chiamate a verificare ed attestare la sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio.

L’ apposizione del visto si renderebbe necessaria nel caso in cui il contribuente decida di optare per

  • lo sconto in fattura o per
  • la cessione del credito corrispondente alla detrazione a terzi,
  • non anche in caso di detrazione in proprio delle spese.

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