Decreto Rilancio: articolo 119
Il Superbonus è una agevolazione che eleva
- al 110% l’aliquota di detrazione della spesa sostenuta
- limite temporale: dal 01/07/2020 al 31/12/2021
per specifici interventi.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli
- per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e
- di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus)
Vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
A condizione che sia eseguito almeno uno dei seguenti interventi “trainanti”:
- isolamento termico degli involucri con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
- realizzazione di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici.
L’attribuzione del bonus è subordinata al raggiungimento di obiettivi di efficientamento energetico e/o riduzione del rischio sismico, i quali devono essere opportunamente attestati da tecnici abilitati.
Altrettanto stringenti sono le condizioni soggettive che devono verificarsi affinché possa operare l’agevolazione.
In particolare, possono beneficiarvi i seguenti soggetti, detentori di immobili con categoria catastale diversa da A1, A8, A9:
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, su un numero massimo di due unità immobiliari;
- Condomini, con beneficio assegnabile anche ai detentori di immobili adibiti ad attività di impresa;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Istituti autonomi di case popolari;
- Associazioni Onlus;
- Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
Considerata la difficoltà di districarsi tra i numerosi paletti imposti dalla normativa, il legislatore ha previsto l’intervento obbligatorio di alcune figure professionali chiamate a verificare ed attestare la sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio.
L’ apposizione del visto si renderebbe necessaria nel caso in cui il contribuente decida di optare per
- lo sconto in fattura o per
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione a terzi,
- non anche in caso di detrazione in proprio delle spese.