Il Decreto attuativo dell’agevolazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 22 giugno 2018 del decreto 4 maggio 2018 ‘‘Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0’’, rinnovato tramite la Legge di Bilancio sia nel 2019 che nel 2020.
La formazione mirata alle competenze digitali è uno dei pilastri su cui si incardina la strategia industriale 4.0 italiana.
- I settori di riferimento dell’allegato A della legge di bilancio 2018 menzionano nello specifico tre ambiti:
1) vendita e marketing;
2) informatica e tecniche;
3) tecnologia di produzione.
- L’agevolazione si calcola sul costo del personale impegnato nella formazione 4.0 e non sul costo del formatore esterno. Il docente può anche essere un dipendente interno e quindi riconosciuto come agevolazione.
- L’agevolazione è automatica ma subordinata ad alcuni adempimenti documentali.
- L’orizzonte temporale dell’agevolazione è breve (agevolabili solo le spese sostenute nel 2018, 2019 e 2020)
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente:
- dalla forma giuridica
- dalla dimensione aziendale
- dal settore economico
- dal regime contabile
- dalle modalità di determinazione del reddito
Tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’ impresa.
CREDITO D’IMPOSTA = I parametri sono i seguenti:
- Per il 2020 è concesso il 50 % per le micro e piccole imprese, il 40% per le medie imprese ed il 30% per le grandi imprese delle spese ammissibili sostenute. I parametri sono i seguenti:
- Micro impresa: a) < 10 occupanti, b) < 2milioni di fatturato e c) < 2milioni di attivo patrimoniale.
- Piccola impresa: a) da 10 a 49 occupanti; b) < 10milioni di fatturato e c) < 10milioni di attivo patrimoniale.
- Media impresa: a) da 50 a 249 occupanti; b) < 50milioni di fatturato e c) < 43milioni di attivo patrimoniale.
- Grande impresa: a) > 250 occupanti; b) > 50milioni di fatturato e c) > 43milioni di attivo patrimoniale
I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell’azienda, devono entrambi sussistere.
Il credito d’imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24, presentato attraverso i canali telematici dell’AdE, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi (dal 2020 per i soggetti «solari») subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi (vedi slide successiva)
ESEMPIO DI CREDITO
N. DIPENDENTI : 5 impiegati – 15 operai
COSTO ORARIO MEDIO LORDO: € 15
N. ORE CORSO: 150
TETTO 20 * 15 * 150 = € 45.000
Essendo una piccola azienda: 50% agevolabile
€ 22.500 da presentare a compensazione mod. F24
MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI
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