L’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) è una prestazione istituita dalla legge n. 190/2014 e successivamente prorogata per gli anni a seguire, sino al 2021.
Riconosciuta sotto forma di assegno mensile, la misura spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).
REQUISITI
- cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).
IMPORTI
in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui
l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese
(primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro
l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
ISEE sia superiore a 40.000 euro
l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
Per gli eventi del 2021, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità, in presenza degli altri requisiti, verrà ugualmente corrisposto nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo)