CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO
Soggetti ammessi
Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:
– svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto,
oppure
producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.
Soggetti esclusi
Il contributo non spetta:
– ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
– ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
– agli enti pubblici di cui all’ art. 74 del Tuir;
– agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’ art. 162-bis del Tuir.
Enti non commerciali
Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di
attività commerciali.
Condizioni
Il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di
fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.
Ammontare del contributo
Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:
FATTURATO PERCENTUALE
FINO a € 100.000,00 60%
OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00 50%
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00 40%
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00 30%
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00 20%
Importi minimo e massimo del contributo
LIMITI STABILITI dalla NORMA
- IMPORTO MASSIMO € 150.000,00
- IMPORTO MINIMO Persone fisiche: € 1.000,00 Soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00.
LAVORATORI AUTONOMI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Il decreto stanzia ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo
d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20 (l0002020123000178ar2019ac020a), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021)
“ROTTAMAZIONETER” e “SALDO e STRALCIO” nel 2020 – relative: alla “rottamazione-ter” al “saldo e stralcio”
Differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate – in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – relative:
alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136); al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193 (l0002018123000145an0001a) , Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019).
Tolleranza” di 5 giorni
I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.
CARTELLE – PROROGA dei TERMINI di NOTIFICA
Con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021 , si dispone:
– la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’ art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
– la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle.
Nonchè, anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021, con riferimento ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all’ art. 157, comma 3 , lettere a), b) e c), del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 ).
“CONDONO” delle CARTELLE
Previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, (*) relativi:
- alle persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Ambito applicativo
La misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo (per le esclusioni, v. sotto).
Attuazione della norma
È affidata ad un apposito decreto del Mef.
Sospensioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” e fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale, sono sospesi:
la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; i relativi termini di prescrizione.
TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO, SPORT – LAVORATORI STAGIONALI –
INDENNITÀ
La norma prevede:
un’ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate dagli articoli 15 e 15-bis del decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020), che abbiano continuato a subIre ricadute per effetto del perdurare del periodo pandemico;
in presenza di determinati requisiti, una indennità di 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui sopra. A tal fine occorre presentare
un’apposita domanda entro il 30 aprile 2021.
RIDUZIONE CANONE RAI
L’art. 6, comma 5, prevede la riduzione, per l’anno 2021, del 30% del canone di abbonamento per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Per coloro che hanno già effettuato il pagamento è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% prima del 23 marzo 2021 del canone versato.
BLOCCO LICENZIAMENTI
Al comma 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi
– fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
– fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.
Il divieto di licenziamento non si applica:
– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
– dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
– nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.