30 GIUGNO : riscossione sospesa Decreto Sostegni bis
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Decreto Sostegni-bis” che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Tra i provvedimenti adottati vi è il differimento di 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione.
La misura riguarda tutti i versamenti derivanti dalle
- cartelle di pagamento,
- dagli avvisi di addebito e dagli
- avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché
- l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.
31 LUGLIO e 30 NOVEMBRE: Rottamazione TER
2020 : Scadenza delle rate non ancora versate
Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021.
Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate della “Rottamazione-ter” che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate.
Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.
2021: Scadenze delle rate
Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.
Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro la scadenza prevista dal “Decreto Sostegni” dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.
Attenzione
Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
31 LUGLIO e 30 NOVEMBRE: Saldo e stralcio
2020 : Scadenza delle rate non ancora versate
Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021.
Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2020 e che non sono state ancora versate.
Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.
2021: Scadenze delle rate
Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.
Anche in questo caso, per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro la scadenza prevista dal “Decreto Sostegni” dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.
Attenzione
Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
I soggetti decaduti dal “Saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.