lL sistema fiscale italiano riserva alle società cooperative un trattamento di favore che riflette la loro funzione sociale, distinguendo nettamente tra
- cooperative a mutualità prevalente e
- altre tipologie. La chiave di volta di questo sistema risiede nell’agevolazione prevista dall’Art. 12 della L. 904/1977, che premia l’accantonamento degli utili a riserva indivisibile.
1. Il Regime Generale: L’Esenzione IRES
Per tutte le cooperative, indipendentemente dalla mutualità, è prevista l’esenzione IRES sulla quota minima degli utili netti destinata alla riserva legale (30%), ai sensi dell’art. 2545-quater del Codice Civile.
Tuttavia, per le cooperative a mutualità prevalente, l’agevolazione si estende alle somme destinate a riserve indivisibili, a condizione che sia statutariamente esclusa la distribuzione delle stesse tra i soci, sia durante la vita dell’ente che al suo scioglimento.
Quote di Utile Netto Assoggettate a IRES
Nonostante le esenzioni, il legislatore impone una quota minima di utile da tassare in ogni caso, differenziata per settore:
| Tipologia di Cooperativa (Mutualità Prevalente) | Quota Utile Tassata | Esenzione su Riserve Indivisibili |
| Cooperative Sociali | 3% | Totale (97% esente) |
| Cooperative Agricole | 20% | 80% esente |
| Cooperative in Generale | 40% | 60% esente |
| Cooperative di Consumo | 65% | 35% esente |
Nota: A queste percentuali va aggiunta la tassazione del 10% sulla quota destinata ai fondi mutualistici (3%).
2. Casi Specifici: Produzione, Lavoro e Fondi
Cooperative di Produzione e Lavoro
Per queste realtà (escluse le sociali), l’esenzione IRES è legata all’incidenza del costo del lavoro dei soci:
- Prevalenza ≥ 50%: Esenzione IRES corrispondente all’intero importo dell’IRAP indeducibile.
- Prevalenza tra 25% e 50%: L’esenzione è ridotta al 50% dell’IRAP indeducibile.
Fondi Mutualistici (L. 59/1992)
L’obbligo di versare il 3% degli utili netti ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione rappresenta anche un vantaggio fiscale: tale somma è interamente deducibile dal reddito imponibile della cooperativa.
Variazioni in aumento del TUIR
Ai sensi della L. 449/1997, le imposte riferibili alle variazioni in aumento del reddito non concorrono a formare il reddito imponibile, purché ciò generi un utile (o maggior utile) da destinare a riserva indivisibile. In breve, l’IRES generata dalle variazioni fiscali è essa stessa agevolata proporzionalmente alla quota di utile esente.
3. La Disciplina dei Ristorni
Il ristorno è lo strumento principale per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dalla gestione. Rappresenta una variazione in diminuzione del reddito imponibile.
Modalità di Erogazione:
- Cooperative di lavoro: Integrazione retributiva (limite: 30% del trattamento complessivo).
- Cooperative di consumo/conferimento: Restituzione di parte del prezzo o maggior compenso per i prodotti conferiti.
Regola Contabile: Secondo la Circolare 35/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate, la deducibilità è ammessa sia che il ristorno sia gestito come costo d’esercizio (conto economico), sia che venga attribuito in sede di riparto dell’utile. L’unico limite invalicabile è l’avanzo di gestione derivante esclusivamente dai rapporti con i soci.
4. Cooperative “Non Prevalenti”
Per le cooperative che non possiedono i requisiti di mutualità prevalente, il perimetro agevolativo è molto più ristretto. L’agevolazione ex Art. 12 L. 904/1977 si applica esclusivamente alla quota di utili destinata alla riserva legale obbligatoria (30%). Tutto il resto dell’utile accantonato a riserva rimane soggetto a tassazione ordinaria.
er gestire correttamente queste agevolazioni nella dichiarazione dei redditi, il punto di riferimento è il Quadro RF (Reddito d’impresa) del modello Redditi SC.
Ecco come tradurre i dati tecnici che abbiamo analizzato in variazioni fiscali per determinare l’imponibile IRES.
La determinazione del reddito: Le Variazioni nel Quadro RF
Il meccanismo si basa su una serie di variazioni in diminuzione che abbattono l’utile civile per arrivare al reddito fiscale.
1. La deduzione per le Riserve Indivisibili (RF50)
È qui che si applica l’agevolazione dell’Art. 12 L. 904/1977.
- Cosa inserire: L’importo dell’utile accantonato a riserva che non concorre a formare il reddito.
- Calcolo: Partendo dall’utile netto, devi sottrarre la quota che per legge deve rimanere tassata (il 40% per le generali, il 65% per le consumo, ecc.).
- Esempio (Cooperativa Generale): Su 100€ di utile accantonato a riserva, indicherai in diminuzione 60€. Il restante 40% (quota tassata) rimane nel reddito imponibile.
2. La deduzione del 3% Fondi Mutualistici (RF55)
La quota destinata ai fondi (Legge 59/1992) viene gestita come variazione in diminuzione se accantonata in sede di riparto dell’utile.
- Codice: Solitamente si utilizza un codice specifico per le “altre variazioni in diminuzione”.
- Attenzione: La deduzione spetta solo se il versamento viene effettivamente eseguito nei termini di legge.
3. I Ristorni (RF55 o Costi d’esercizio)
Il trattamento dipende da come sono stati rilevati in contabilità:
- A Conto Economico: Se i ristorni sono stati imputati come costi (es. integrazioni salariali nei costi del personale), il reddito è già “abbattuto” e non servono variazioni nel quadro RF.
- In Sede di Riparto Utili: Se il ristorno è deciso dall’assemblea dopo la chiusura dell’esercizio, dovrai effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF per l’importo deliberato, nel limite dell’avanzo derivante dall’attività con i soci.
4. L’IRAP Indeducibile (Cooperative di Lavoro)
Per le cooperative di produzione e lavoro, nel quadro RF va operata una variazione in diminuzione pari all’IRAP indeducibile (o al 50% di essa se il rapporto dei costi dei soci è tra il 25% e il 50%). Questo serve a neutralizzare l’impatto fiscale dell’imposta regionale sulla base imponibile IRES.
Sintesi delle Variazioni per Tipologia
| Voce Fiscale | Quadro/Rigo | Tipo Variazione |
| Quota esente utile a riserva | RF50 | Diminuzione |
| Quota 3% Fondi Mutualistici | RF55 | Diminuzione |
| Ristorni (se da riparto utili) | RF55 | Diminuzione |
| Imposte su variazioni in aumento | RF55 | Diminuzione |
⚠️ Un controllo fondamentale: Il Test di Prevalenza
Prima di compilare il Quadro RF, è obbligatorio verificare che la cooperativa abbia rispettato i requisiti dell’Art. 2513 c.c..
Se, ad esempio, il costo del lavoro dei soci è inferiore al 50% del totale dei costi del personale (per le cooperative di lavoro), la cooperativa viene considerata “non prevalente” per quell’anno e potrà portare in diminuzione solo il 30% dell’utile (Riserva Legale), perdendo le restanti agevolazioni.
Ecco un esempio numerico basato su una Cooperativa di Produzione e Lavoro a mutualità prevalente (non sociale).
Ipotizziamo un Utile Civile Ante-Imposte di € 10.000.
1. Dati di Partenza (Ipotesi)
- Utile di esercizio: € 10.000
- Destinazione utile (da Statuto/Verbale):
- 3% al Fondo Mutualistico: € 300
- 30% alla Riserva Legale: € 3.000
- Restante a Riserva Indivisibile: € 6.700
- Variazioni in aumento (es. spese non deducibili): € 1.000
- IRAP indeducibile calcolata: € 500
2. Calcolo della Quota Esente (Art. 12 L. 904/77)
Per una cooperativa “generale” di produzione e lavoro, la legge stabilisce che il 40% dell’utile netto deve essere comunque tassato. Di conseguenza, il 60% è esente, a patto che sia destinato a riserva indivisibile.
- Utile netto su cui calcolare l’esenzione: € 10.000
- Quota esente (60%): = 6.000€
- Quota tassata (40%): 4.000 €
3. Compilazione del Quadro RF (Logica dei righi)
| Passaggio | Descrizione | Importo |
| Utile Lordo | Partenza dal bilancio | € 10.000 |
| Variazioni in aumento | Spese non deducibili (es. RF31) | + € 1.000 |
| RF50 (Diminuzione) | Quota esente utili a riserva (il nostro 60%) | – € 6.000 |
| RF55 (Diminuzione) | Quota 3% Fondi Mutualistici (codice specifico) | – € 300 |
| RF55 (Diminuzione) | IRAP indeducibile (agevolazione lavoro) | – € 500 |
| Reddito Imponibile | (10.000 + 1.000 – 6.000 – 300 – 500) | € 4.200 |
4. Analisi del Risultato
In questo esempio, pur avendo prodotto un utile di 10.000€ (a cui si sono aggiunti 1.000€ di costi non deducibili), la cooperativa paga l’IRES solo su 4.200€.
- IRES dovuta (24% su 4.200€): € 1.008
- Carico fiscale reale (Tax Rate): circa il 10% anziché il 24% ordinario.
Considerazioni sul “Trascinamento” delle Imposte
Come indicato nei tuoi appunti, esiste un’ulteriore agevolazione (L. 449/1997): le imposte generate dalle variazioni in aumento (i 1.000€ dell’esempio) sono a loro volta parzialmente esenti se l’importo corrispondente viene accantonato a riserva.
In pratica, nel rigo RF55 potresti inserire un’ulteriore variazione in diminuzione pari all’IRES calcolata su quelle variazioni, aumentando ulteriormente il risparmio fiscale.
Riepilogo scadenze: Ricorda che per rendere queste deduzioni definitive nel Quadro RF, il versamento del 3% ai Fondi Mutualistici deve avvenire entro 300 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi inviarci una e mail.
