Il legislatore ha previsto un trattamento fiscale che tiene conto della distinzione tra
- Cooperative a mutualità prevalente e le
- altre tipologie di cooperative
accordando in ogni caso l’ esenzione da IRES, ai sensi dell’articolo 12 della L. 904/1977, sulla
quota minima degli utili netti
destinata
alla riserva legale, pari al 30%.
In particolare, è prevista una deducibilità da IRES delle somme accantonate alle riserve indivisibili nei limiti previsti per la tipologia di cooperativa.
Inoltre, per tutte le cooperative, è prevista una tassazione di una quota del 10% dell’utile netto destinato alla riserva minima obbligatoria (3%).
MUTUALITA’ PREVALENTE | QUOTA UTILE TASSATO |
---|---|
Cooperativa in generale | 43% |
Cooperative agricole | 23% |
Cooperative di consumo | 68% |
Cooperative sociali | 3% |
COOPERATIVE NO MUTUALITA’ PREVALENTE | QUOTA UTILE ESENTE |
Cooperativa in generale | 30% |
AGEVOLAZIONI FISCALI: SOLO PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE
Deducibilità delle somme destinate a riserva indivisibilI
Non concorrono a formare il reddito delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle RISERVE INDIVISIBILI
a condizione che sia
esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente, sia all’atto del suo scioglimento.
Cooperative in generale a mutualità prevalente | L’agevolazione di cui all’articolo 12 L. 904/1977 non si applica ad una quota del 40% degli utili netti annuali. Per la generalità delle cooperative, ad eccezione delle cooperative agricole, sociali e di consumo, una quota (pari al 40%) dell’utile netto di bilancio è in ogni caso assoggettata ad IRES anche se accantonata a riserva indivisibile. |
Cooperative agricole a mutualità prevalente | L’agevolazione di cui all’articolo 12 L. 904/1977 non si applica ad una quota del 20% degli utili netti annuali. Per le cooperative agricole la quota minima dell’utile assoggettata in ogni caso ad IRES ammonta al 20% anche se accantonata a riserva indivisibile. |
Cooperative sociali a mutualità prevalente “di diritto” | L’agevolazione di cui all’articolo 12 L. 904/1977 continua ad applicarsi pienamente alle cooperative sociali. Tutte le somme accantonate dalle cooperative sociali alle riserve indivisibili comportano una corrispondente variazione in diminuzione ai fini IRES. |
Cooperative di consumo a mutualità prevalente | L’agevolazione di cui all’articolo 12 L. 904/1977 non si applica ad una quota del 65% degli utili netti annuali. Per le cooperative di consumo la quota minima dell’utile assoggettata in ogni caso ad IRES è pari al 65% anche se accantonata a riserva indivisibile. |
Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente | L’agevolazione di cui all’articolo 12 L. 904/1977 si applica in ogni caso alla quota degli utili netti destinati alla riserva minima obbligatoria pari al 30%, ai sensi dell’articolo 2545-quater del Codice civile. |
Cooperative di produzione e lavoro
Per le cooperative di lavoro diverse dalle cooperative sociali l’esenzione da IRES si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In pratica le cooperative di produzione e di lavoro diverse dalle cooperative sociali, che si avvalgono dell’opera dei soci in misura almeno pari al 50% di tutti gli altri costi (escluse materie prime e sussidiarie), possono usufruire di una variazione in diminuzione corrispondente all’importo dell’IRAP indeducibile.
Qualora il rapporto sia inferiore al 50% ma non al 25%, l’esenzione sarà pari al 50% dell’IRAP indeducibile.
Deducibilità delle imposte calcolate sulle variazioni fiscali in aumento
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 21 della L. 449/1997 non concorrono a formare il reddito imponibile delle cooperative le imposte sui redditi riferibili alle variazioni in aumento del TURI diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione.
Tale disposizione è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili.
In sostanza a tutte le cooperative si rende applicabile l’esenzione da IRES sulla quota dell’imposta medesima generata dalle variazioni in aumento effettuate ai sensi del TUIR.
La quota dell’IRES non tassabile corrisponde alla quota di utile sulla quale la cooperativa applica l’agevolazione di cui all’articolo 12 della L. 904/1977.
Versamenti effettuati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
Ai sensi dell’articolo 11 della L. 59/1992 i versamenti ai fondi effettuati dalle cooperative sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3% dell’utile, dalla base imponibile del soggetto che effettua l’erogazione.
Pertanto, la quota dell’utile da accantonare obbligatoriamente ai fondi mutualistici per la cooperazione, pari al 3%, è deducibile da IRES, sempre nel rispetto delle quote minime di utile da assoggettare in ogni caso a tassazione.
Ristorni
I ristorni sono una modalità tipica di distribuzione dell’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi derivanti dalla gestione mutualistica.
Essi sono erogati mediante:
- somme attribuite ai soci delle cooperative di lavoro sotto forma di integrazione retributiva,
in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi;
- somme attribuite ai soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi
acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati
La somma massima ristornabile è pari all’avanzo documentato di gestione originato dall’attività con i soci senza considerare i rapporti con i terzi non socI
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 35/E/2008 ha chiarito che la deduzione è ammessa a prescindere dal trattamento contabile delle somme destinate ai ristorni
mutualistici.
Sono deducibili, quindi, le somme:
- attribuite in sede di destinazione dell’utile di esercizio
- attribuite tramite iscrizione al conto economico dell’esercizio di competenza