Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione: istanze web entro il 6 settembre 2021

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 180139/2021 del 6 luglio 2021 è stato dato seguito attuativo a quanto previsto dal Decreto Ristori.

Si tratta del contributo a fondo perduto

riconosciuto al locatore

in caso di riduzione dell’importo del canone di locazione

Al fine di ottenere il contributo è necessario presentare una nuova istanza dedicata, il cui contenuto è stato ora definito.
Le condizioni per accedere al contributo a fondo perduto sono le seguenti:

  • la locazione deve avere decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e
  • risultare in essere alla data del 29/10/2020;
  • l’immobile oggetto del contratto di locazione deve essere adibito ad uso abitativo e contestualmente essere ubicato in un comune ad alta tensione abitativa; inoltre
  • deve trattarsi dell’abitazione principale del locatario;
  • con riferimento al contratto di locazione deve essere intervenuta una rinegoziazione al ribasso del canone di locazione, per tutto l’anno 2021 o per parte di esso; tale rinegoziazione con riduzione del canone deve essere comunicata, entro il 31 dicembre 2021 all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI, e deve avere decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.


Si osservi che il modello di istanza prende anche in considerazione la cd. “rinegoziazione programmata”, ovvero l’intenzione di rinegoziare il canone entro il 31/12/2021, successivamente alla presentazione dell’istanza.

In questo caso ora, con la presentazione dell’istanza, si “anticipa” l’intenzione e successivamente occorre effettuare la comunicazione di avvenuta rinegoziazione, che deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2021 all’Agenzia delle Entrate.

Il contributo a fondo perduto qui in esame, nel rispetto delle sovra elencate condizioni, può essere richiesto sia dalle persone fisiche che dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine dell’ottenimento del contributo, che verrà accreditato sul conto corrente il cui IBAN deve essere indicato in istanza, è necessario presentare istanza telematica esclusivamente tramite un nuovo servizio web dedicato, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’applicativo web i soggetti istanti troveranno precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione eventualmente già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza stessa.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal

  • richiedente o
  • tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore e
  • per ciascun locatore può essere presentata un’unica istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.

Il tecnicismo è simile a quello cui siamo stati abituati nelle diverse istanze trasmesse al fine del riconoscimento dei vari contributi a fondo perduto concessi alle imprese: ad avvenuta trasmissione dell’istanza segue una prima ricevuta, seguita da una seconda ricevuta ad avvenuta definizione del contributo. Prima che il contributo sia stato definito è possibile presentare istanze sostitutive; successivamente alla liquidazione, invece, è solo possibile presentare rinuncia (totale ed irrevocabile).
Ancora una volta i tempi sono estremamente stretti: la trasmissione dell’Istanza può infatti essere effettuata dal 6 luglio fino, al massimo, al 6 settembre 2021.

Quanto all’ammontare del contributo, lo stesso è previsto nella misura fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore


Quello che sarà l’ammontare effettivamente riconosciuto dipenderà dalla capienza delle somme stanziate.

Come si legge nel Provvedimento, infatti, solo successivamente al 6 settembre 2021, data di chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia metterà a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato rapportando il numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico alle risorse disponibili.
Se tali risorse risulteranno insufficienti, si andrà a riparto, secondo una percentuale che sarà resa nota con successivo con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si osservi che, concretamente, per sperare di ottenere un effettivo accredito occorrerà aspettare ancora molto.

Secondo quanto previsto dal punto 4.3 del provvedimento, infatti, solo successivamente al 31 dicembre 2021, l’Agenzia effettuerà l’elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021, controllando la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria.

Solo dopo questi controlli, verrà definito il conteggio del contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza.
Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, verranno considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.

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