Il MEF con il decreto ministeriale 16 luglio 2021 ha esteso ad ulteriori categorie l’obbligo di inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate per la messa a disposizione degli stessi all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio 2022.
Con la pubblicazione del decreto 16 luglio 2021, l’obbligo d’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1 gennaio 2021, al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha coinvolto anche gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del ministro della Salute 9 agosto 2019, per lo svolgimento previste dal profilo della professione sanitaria di:
- laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- neurofisiopatologia;
- fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
La trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno di imposta 2021
deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2022.