I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario beneficiano di una serie di semplificazioni in termini di adempimenti, tra le quali
l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica
tramite Sistema di Interscambio (SdI), a norma dell’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015.
Rimane obbligatoria la fatturazione elettronica solo nei confronti della Pubblica amministrazione, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E/2019.
Il legislatore, al fine di incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica tramite SdI da parte di tutti gli operatori economici, con la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un regime premiale per i contribuenti forfettari. In particolare, viene disposto che
I contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/1973, è ridotto di un anno (articolo 1, comma 74, Legge n. 190/2014).
L’ articolo 43 sancisce il termine ordinario di accertamento, prevedendo che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
quindi in merito ai FORFETTARI
Per coloro che emettono esclusivamente fatture elettroniche tramite lo Sdi
Il premio consiste in
una Riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento, ossia a QUATTO ANNI anziché cinque.
Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 520/2021.
Ma cosa accade se una fattura elettronica viene emessa oltre il termine di 12 giorni?
Nel documento di prassi, viene analizzato il caso di un contribuente forfettario che ha scelto di certificare i corrispettivi mediante fattura elettronica, al fine di beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento. In sede di fatturazione di un’operazione, lo stesso ha emesso per errore il documento cartaceo, dimenticando di trasmettere entro i dodici giorni consentiti il file XML al sistema di Interscambio. Riscontrata la dimenticanza, ha provveduto ad inviare con ritardo la fattura in formato elettronico.
A parere dell’Amministrazione Finanziaria, nel caso di specie si configura un mero ritardo nell’adempimento fiscale, in quanto la fattura è stata comunque emessa e trasmessa al SdI. Tale situazione, tuttavia, determina l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997
Sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.