Circolare 11/E del 22 settembre 2021 Agenzia delle entrate
Il documento ribadisce in larga parte quanto già desumibile dalla normativa di riferimento e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 ma
in aggiunta
fornisce delle precisazioni in merito alla metodologia di calcolo da adottare per determinare il reddito imponibile rilevante ai fini della spettanza dello stralcio in esame.
Il c.d. Sostegni dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal
1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010
Tale disposizione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi.
Lo stralcio, non trova applicazione con riferimento a:
– le somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
– i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze pensali di condanna;
– le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
– l’IVA riscossa all’importazione.
Da un punto di vista temporale, rientrano nello Stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia di 5.000 euro.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di Stralcio.
Si tratta di un servizio che controlla esclusivamente la presenza o meno di debiti aventi i requisiti richiesti (c.d. perimetro oggettivo) non essendosi ancora perfezionato l’effettivo annullamento che si concretizzerà solo dopo la verifica del limite reddituale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 luglio 2021, l’annullamento dei debiti “ è effettuato alla data del 31 ottobre 2021”, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle Entrate, per cui i debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.