Canoni di locazione non percepiti: detassazione

Con la conversione in Legge n. 69/2021 del D.L. n. 41/2021, è stato introdotto l’articolo 6-septies che detta le

nuove disposizioni sulla detassazione dei canoni di locazione non percepiti.

In particolare, il legislatore ha esteso ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti.

NOVITA’

Con la conversione in legge del Decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021) è stato introdotto l’articolo 6- septies che ha modificato le regole sulla non tassazione dei canoni non percepiti e, parallelamente, ha abrogato il comma 2 dell’articolo 3-quinquies, del D.L. n. 34/2019.

La modifica apportata estende l’ambito applicativo dell’agevolazione in esame, ora, non più limitata ai soli contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, ma ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Detassazione D.L. n. 41/2021

Canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 su
contratti di locazione ad uso abitativo

I contribuenti potranno applicare la detassazione anche sui canoni di locazione relativi a contratti di locazione stipulati prima del 1° gennaio 2020, purché la mancata percezione sia comprovata:

✔ dall’intimazione di sfratto per morosità o

✔ dall’ingiunzione di pagamento.

Con l’introduzione delle nuove disposizioni, i contribuenti potranno applicare la detassazione anche sui canoni di locazione relativi a contratti di locazione stipulati prima del 1° gennaio 2020, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

ATTENZIONE! – Nell’ipotesi in cui non vi sia l’intimidazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento, atti funzionali a dimostrare la mancata percezione dei canoni di locazione, il contribuente dovrà compilare il quadro RB indicando i canoni complessivi, considerandoli, quindi, incassati.

In tale ipotesi, a seguito dell’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sarà possibile recuperare l’importo dichiarato e non percepito (ammontare dei canoni venuti a scadenza e non incassati) con un credito d’imposta di pari ammontare come detto in precedenza.

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