Risposta ad interpello n. 788 del 24.11.2021.
L’istante persona fisica residente in Italia
- chiariva che le valute virtuali erano state acquistate a titolo oneroso, che per la “strategia di detenzione in holding” non era riconosciuto alcun compenso e che alcune valute virtuali erano detenute su wallet presso un exchange estero, mentre altre si trovavano in un “hardware wallet” e in un “desktop wallet”, con disponibilità diretta di chiave privata.
- Nel periodo di imposta 2020, non aveva prelevato né convertito le valute virtuali detenute.
Ciò posto, chiedeva quindi se:
- la “strategia di detenzione in holding” determinasse un risultato di “gestione” fiscalmente rilevante in sede di dichiarazione annuale dei redditi
- se, nei casi di detenzione diretta della chiave privata, vi fosse l’obbligo di compilazione del quadro RW.
DEFINIZIONE
Tecnicamente, le “valute virtuali” sono stringhe di codici digitali opportunamente criptati, generati in via informatica mediante complessi algoritmi matematici.
Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso applicazioni software specifiche.
Pertanto, tali “valute” hanno natura esclusivamente ” digitale”, essendo create, memorizzate ed utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio pc e smartphone) ed essendo conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (c.d. wallet).
I wallet sono peraltro classificati in base a criteri diversi, tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi (hot wallet e cold wallet) e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non custodial wallet).
In sostanza, i wallet consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:
la chiave pubblica: comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
la chiave privata: mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.
SOLUZIONE
PREMESSA
Il trattamento fiscale applicabile alla detenzione di valute virtuali in capo a persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di arte, professione o impresa, è già stato oggetto di chiarimenti nella Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, con particolare riferimento ai bitcoin.
Con tale documento è stato precisato che la moneta “virtuale” è utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale, avente corso legale ed emessa dall’Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori che decidono di utilizzarla.
Il mercato delle valute virtuali, rileva l’Agenzia, è dunque un mercato estremamente volatile che presenta forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Ed approfittando di tale volatilità può essere realizzata un’attività speculativa a breve termine.
FISCO
Tanto premesso, l’Amministrazione Finanziaria ritiene quindi che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i PRINCIPI GENERALI che regolano le operazioni aventi ad oggetto VALUTE TRADIZIONALI.
E quindi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, costituiscono REDDITI DIVERSI di natura finanziaria
«le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente».
Ai sensi poi del comma 1-ter) del medesimo articolo 67
«Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (Ndr 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui».
Conseguentemente,
A) le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente,
mentre
B) le cessioni a pronti, generalmente, non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter.
DEFINIZIONE CESSIONE A PRONTI: si intende una transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente e il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165)
il prelievo dai wallet è pertanto equiparato ad una cessione a titolo oneroso.
Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale, o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
QUINDI
Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque,
verificare se
la conversione di una data valuta virtuale con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione a termine,
oppure,
in caso di cessione a pronti o di prelievo,
se la giacenza media dei wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
QUADRO RW
Come indicato dalle istruzioni per la compilazione del Quadro RW, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021, va indicato
nella colonna 3 “codice individuazione bene”
il codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali),
senza compilare la colonna 4 “Codice Paese estero