La legge di bilancio 2022 ha previsto
l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione
della congruità delle spese anche per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus, incluso il bonus facciate, in caso di opzione per la cessione del credito maturato o di sconto in fattura ex art. 121 del DL n.34/2020.
In relazione al bonus facciate si ricorda che l’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 prevede una detrazione IRPEF/IRES pari al 90% o al 60% per:
- le spese documentate e sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022, a prescindere dalla data di inizio dei lavori;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 (rientrano le zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In questi casi è necessaria una certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti. Non può essere attestata da professionisti (Cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 11.6.2020 n. 179 e 182).
L’agevolazione è stata prorogata alle spese sostenute nel 2022, ma con aliquota ridotta al 60%, dall’art. 1 co. 39 della legge di bilancio 2022.
Con riferimento a tale bonus in caso di opzione per la cessione /sconto l’amministrazione finanziaria interpellata nel corso del recente incontro con la stampa ha precisato che
“anche in caso di interventi di tipo “non termico” (ad esempio solo pulitura e tinteggiatura del prospetto) anche se realizzati in edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 380/2001 si conferma che la cessione del credito o lo sconto in fattura necessitano, ad oggi”
sempre del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi.
In sostanza, per tali interventi la deroga di cui all’ultimo periodo della lettera b) del comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl 34/2021 – inserita dalla Legge di bilancio 2022 – per gli interventi minori o in edilizia libera non trova applicazione.
In conformità a quanto disposto dalla disposizione da ultimo richiamata in caso di interventi rientranti nel c.d. bonus facciate è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione della congruità dei prezzi e del visto di conformità in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando se si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Attraverso le risposte dell’Amministrazione finanziaria fornite nel corso dell’evento, è stato quindi precisato, sebbene sul punto la norma contenuta nell’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 non lasciasse molto spazio ai dubbi, che, con riguardo al predetto bonus, nel caso di interventi sia influenti, sia non influenti dal punto di vista termico, di qualsiasi importo essi siano, non operano le esclusioni dagli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese.
Per i contribuenti che decideranno di beneficiare dell’agevolazione citata nella forma della cessione del credito/sconto in fattura dunque sarà necessario porre sempre e comunque in essere i nuovi adempimenti in tema di visto e congruità dei prezzi. Non sono all’uopo previste eccezioni.