Circolare n. 22/2022 : l’Inps ha comunicato gli importi dei contributi dovuti da artigiani e commercianti per l’anno 2022.
24% | per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; |
22,80% | per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%. |
Esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto: anche per il 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge n. 449/97, relative alla riduzione del 50% dei contributi.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali: all’aliquota ordinaria dovrà essere sommato lo 0,48%, per il finanziamento dell’indennizzo previsto per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Previsto il versamento del contributo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili: ai sensi dell’articolo 49, comma 1, della legge n. 488/99, e ss.mm.ii., per entrambe le categorie di contribuenti.
Reddito Minimo
Per l’anno 2022 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 16.243,00 euro.
Soggetti interessati | Arigiani | Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 22,80% | 23,28% |
applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Contributo calcolato sul reddito “minimale”
Soggetti interessati | Artigiani | Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | euro 3.905,76 | euro 3.983,73 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | euro 3.710,84 | euro 3.788,81 |
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il minimale di 16.243,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 48.279,00 euro
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
fino a euro 48.279,00 | 24% | 24,48% |
superiore a euro 48.279,00 | 25% | 25,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
fino a euro 48.279,00 | 22,80% | 23,28% |
superiore a euro 48.279,00 | 23,80% | 24,28% |
Regime Forfettario INPS
Confermata anche per il 2022 l’agevolazione contributiva prevista per i soggetti che hanno aderito al c.d. regime forfettario ex legge n. 190/2014 e ss.mm.ii, consistente nella
riduzione contributiva del 35%,
che si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.
Infine, coloro che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicarlo tempestivamente per consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.