Omesso invio fattura SDI: Regolarizzazione

  • REGOLA GENERALE

Art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 127 del 2015

la mancata o tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ovvero dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato/registrato

La sanzione non può essere inferiore a 500 Euro

  • SE LA VIOLAZIONE NON HA INCISO SULLA LIQUIDAZIONE

Il comma 1 del citato art. 6 prevede l’applicazione della sanzione in misura fissa da 250 Euro a 2.000 Euro.

RIEPILOGO SANZIONI ORDINARIE

messa / tardiva / errata fatturazionedal 90% al 180% con un minimo di 500 euro
violazione fatturazione che non modifica la liquidazione ivasanzione da 250 euro a 2.000 euro
violazione fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a iva o reverse chargesanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 euro. Se la violazione non influisce sulla liquidazione iva o ai fini della determinazione del reddito la sanzione applicabile è minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro
violazione meramente formalenessuna sanzione
Il codice tributo è 8911 e l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione.

SANZIONI RIDOTTE

fattura inviata entro il termine della seconda liquidazione successiva La sanzione minima viene ridotta dell’80% (ovvero è dovuto solo il 20% dell’importo): euro 250,00 x 20% : euro 50,00
se si procede al versamento entro 90 giorni (dall’ultimo giorno utile nel quale la fattura avrebbe dovuto essere trasmessa al SdI se nei termini)riduzione ad 1/9 e quindi: euro 250,00 / 9 = somma da versare euro 27,78
Sanzione viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile)Si versa 1/8 della sanzione minima, e quindi 31,25 euro

Se, invece, decidesse di non sanare la violazione ma di attendere l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si potrebbe avvalere della norma di cui all’art. 12 c.1 D.lgs. 472/1997 (cumulo giuridico) come
segue:
• Sanzione minima edittale pari ad Euro 250,00
• Aumento dal 25% al 200% prevista per la continuazione come da comma 1 del citato articolo, quindi un aumento che va da Euro 62,50 ad Euro 500,00.
L’importo così ottenuto, va da Euro 312,50 ad Euro 750,00.
È verosimile immaginare che l’entità degli aumenti concretamente applicati dall’Ufficio, come previsti dall’art. 12 c.1 D.lgs. 472/1997, varierà in funzione della numerosità delle violazioni commesse (numero di fatture non tempestivamente trasmesse).

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