- REGOLA GENERALE
Art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 127 del 2015
la mancata o tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ovvero dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato/registrato
La sanzione non può essere inferiore a 500 Euro
- SE LA VIOLAZIONE NON HA INCISO SULLA LIQUIDAZIONE
Il comma 1 del citato art. 6 prevede l’applicazione della sanzione in misura fissa da 250 Euro a 2.000 Euro.
RIEPILOGO SANZIONI ORDINARIE
messa / tardiva / errata fatturazione | dal 90% al 180% con un minimo di 500 euro | ||
violazione fatturazione che non modifica la liquidazione iva | sanzione da 250 euro a 2.000 euro | ||
violazione fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a iva o reverse charge | sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 euro. Se la violazione non influisce sulla liquidazione iva o ai fini della determinazione del reddito la sanzione applicabile è minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro | ||
violazione meramente formale | nessuna sanzione |
SANZIONI RIDOTTE
fattura inviata entro il termine della seconda liquidazione successiva | La sanzione minima viene ridotta dell’80% (ovvero è dovuto solo il 20% dell’importo): euro 250,00 x 20% : euro 50,00 |
se si procede al versamento entro 90 giorni (dall’ultimo giorno utile nel quale la fattura avrebbe dovuto essere trasmessa al SdI se nei termini) | riduzione ad 1/9 e quindi: euro 250,00 / 9 = somma da versare euro 27,78 |
Sanzione viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile) | Si versa 1/8 della sanzione minima, e quindi 31,25 euro |
Se, invece, decidesse di non sanare la violazione ma di attendere l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si potrebbe avvalere della norma di cui all’art. 12 c.1 D.lgs. 472/1997 (cumulo giuridico) come
segue:
• Sanzione minima edittale pari ad Euro 250,00
• Aumento dal 25% al 200% prevista per la continuazione come da comma 1 del citato articolo, quindi un aumento che va da Euro 62,50 ad Euro 500,00.
L’importo così ottenuto, va da Euro 312,50 ad Euro 750,00.
È verosimile immaginare che l’entità degli aumenti concretamente applicati dall’Ufficio, come previsti dall’art. 12 c.1 D.lgs. 472/1997, varierà in funzione della numerosità delle violazioni commesse (numero di fatture non tempestivamente trasmesse).