Sintesi:
dal 22/03/2022 è entrato in vigore il DL 21/2022, recante misure di contrasto agli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Tra le principali disposizioni si segnala quanto segue:
– riduzione delle aliquote di accisa: sono rideterminate le aliquote di accisa sui carburanti
– bonus carburante ai dipendenti: per il 2022, non è tassata, fino ad € 200 per lavoratore, la cessione gratuita di buoni benzina da parte di datori di lavoro nel settore privato
– bonus alle imprese non “energivore”/“gasivore”: sono introdotti 2 crediti d’imposta pari, rispettivamente: A)al 12% della spesa per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel 2° trimestre 2022 B) al 20% della spesa per l’acquisto di gas, consumato nel 2° trimestre del 2022, nel caso in cui il rispettivo prezzo abbia subito un incremento
– bonus per imprese “energivore” o “gasivore”: il bonus fissato dal “DL Energia” viene rideterminato nel 25% (in luogo del 20%) per le imprese energivore e nel 20% (in luogo del 15%) per quelle gasivore
– rateizzo delle bollette energetiche: le imprese clienti finali di energia elettrica/gas naturale, possono richiedere ai fornitori con sede in Italia il rateizzo, per un massimo di 24 rate mensili, degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022
–cessione crediti riconosciuti alle imprese energivore e gasivore: i crediti d’imposta riconosciuti a tali imprese sono utilizzabili entro il 31/12/22 e sono dalle stesse cedibili, solo per intero, ad altri soggetti;
contributo pedaggi settore autotrasporti: si incrementano ulteriormente le risorse destinate all’aumento della deduzione forfettaria, limitatamente al periodo 2021, per gli autotrasportatori;
- esonero contributo autotrasportatori: viene previsto, per l’esercizio 2022, per gli autotrasportatori di merci per c/terzi l’esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità dei trasporti;
- bonus IMU comparto turismo: viene riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata dell’anno 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoria D/2 purché i relativi soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019;
-esportazione di materie prime critiche: viene previsto l’obbligo, per le imprese stabilite in Italia che intendono esportare fuori dall’UE alcune materie prime “critiche”, di notificare al Mise e al Ministero degli affari esteri una informativa completa prima dell’avvio dell’operazione.
BONUS ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (artt. 3, 4, 4 e 9)
- IMPRESE “NON ENERGIVORE” PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA
A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia: a favore delle imprese diverse da quelle “energivore” di cui al DM MISE 21/12/2017 (v. RF 033/2022), in quanto destinatarie di apposite agevolazioni dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 16,5 kW
è introdotto un credito d’imposta:
- pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto
- qualora il prezzo medio della stessa riferita al 1° trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 1° trimestre del 2019.
- IMPRESE “NON GASIVORE” PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE
A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas naturale: a favore delle imprese diverse da quelle “gasivore” di cui all’art. 5 del D.L. 17/2022 (v. RF 033/2022), in quanto destinatarie di apposite agevolazioni è introdotto un credito d’imposta:
- pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel 2° trimestre solare del 2022, per usi energetici (diversi dagli usi termoelettrici)
– nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
BONUS IMU COMPARTO TURISMO (art. 22)
Il credito d’imposta è riconosciuto alle seguenti imprese:
- imprese turistico-ricettive (ivi comprese le imprese esercenti attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali)
- imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta (camping)
- imprese del comparto fieristico e congressuale
- complessi termali
- parchi tematici (inclusi i parchi acquatici e faunistici)
Il credito d’imposta spetta nella misura corrispondente al 50%:
- dell’importo versato a titolo di 2° rata dell’anno 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoria D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva (immobili “strumentali per destinazione”).
I proprietari devono essere anche gestori delle attività ivi esercitate (il credito d’imposta non spetta per i locatori degli immobili ai gestori delle attività).
Il bonus spetta a condizione che sia verificato un calo del fatturato/corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.