La Corte di Cassazione ha affermato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
- devono essere notificati al contribuente,
- eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’Ufficio (ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973)
- mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice” e non con avviso di ricevimento.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente va eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del
codice di procedura civile, con alcune modifiche espressamente indicate nell’art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
In particolare, qualora non sia possibile eseguire la notifica in mani proprie del destinatario l’agente notificatore, deve ricercare il destinatario nella casa di abitazione o dove il medesimo ha l’ufficio, oppure nel luogo di svolgimento dell’attività.
Nel caso in cui la ricerca in detti luoghi si riveli infruttuosa, la notifica può avvenire con consegna dell’atto a uno dei seguenti soggetti:
a) a una persona di famiglia oppure addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace,
b) in mancanza di tali soggetti, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda,
c) quando anche il portiere manca, la copia è consegnata a un vicino di casa che accetti di riceverla.
L’art. 139 cod. proc. civ., nell’ipotesi di consegna al portiere o al vicino di casa, precisa che:
l’agente notificatore deve fare sottoscrivere al consegnatario una ricevuta e informare il destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.
L’art. 60, comma 1, lett. b-bis) invece stabilisce che:
«se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata; […]».
La recente pronuncia della S.C. n. 2377/2022
Ebbene, a proposito della notifica di un atto d’imposizione tributaria a mani del «portiere», la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2377 del 27/01/2022, ha fissato il seguente principio di diritto:
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.
In sintesi, quindi,
la notifica eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’Ufficio nelle mani di uno dei soggetti elencati nell’art. 139 cod. proc. civ. può ritenersi perfezionata quando al destinatario viene spedita, a titolo informativo, una raccomandata semplice.