Ai sensi dell’articolo 1 comma 54 lettera a) della L.190/2014 il regime forfettario è applicabile ai soli soggetti, persone fisiche, che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
Secondo il DDL di bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei ministri il 21 novembre, la soglia per l’accesso/permanenza al regime forfettario sarà incrementata a 85.000 euro dal 1° gennaio 2023. Inoltre, il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
esempio
Attività iniziata il 2 giugno 2022.
- In caso di attività iniziata in corso d’anno il limite di 65.000/85.000 euro deve essere ragguagliato all’anno.
- Considerando che i giorni di esercizio dell’attività nel 2022 sono 212 (dal 2 giugno 2022 al 31 dicembre 2022), il limite di ricavi da verificare al 1° gennaio 2023 per l’accesso/permanenza al regime è dato dal seguente rapporto:
ANNO 2022 limite 65.000 (65000*212) / 365 = 37.753,42 euro.
ANNO 2023 limite 85.000 (85.00000*212) / 365 = 49.363,86 euro.
Se lei supererà questo limite nel 2022, dovrà fuoriuscire dal regime forfettario nel 2023.
Per quanto riguarda i diritti d’autore l’articolo 53 comma 2 lettera b) del TUIR considera, inoltre, redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.
Data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi concorreranno alla verifica del limite solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Ne consegue che nel caso in esame, le somme incassate sono rilevanti alla verifica del limite.