PACE FISCALE: Rottamazione quater

L’articolo 1, commi 231 – 252 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha previsto la possibilità per i contribuenti di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione

dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si tratta di una nuova edizione di un istituto già più volte utilizzato dal Governo per agevolare la riscossione dei carichi affidati all’agente della riscossione che ricalca per grandi linee la disciplina prevista per le edizioni precedenti del medesimo istituto.

Ambito soggettivo
Tutti i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono aderire alla nuova rottamazione.
Sotto il profilo soggettivo, le disposizioni normative non dettano regole particolari in merito alle categorie di soggetti che possono beneficiare dell’istituto.

Soggetti che possono aderire alla nuova rottamazione
 – Persona fisiche, professionisti, imprese individuali, società, enti commerciali e non;
 – contribuenti soggetti a procedure concorsuali;
 – contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
 – contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi che si intendono definire;
 – contribuenti che hanno pagato parzialmente il debito che intendono definire.


NOVITA’ Al pari della precedente edizione dell’istituto, possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni ex art. 19 del DPR 602/73 (in corso o già decaduti). Infatti, il dettato normativo, con riferimento a tali contribuenti, non pone alcuna condizione ai fini dell’accesso alla definizione, con l’effetto che i medesimi possono accedere liberamente ai benefici previsti dalla nuova edizione della rottamazione senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza sulle predette dilazioni.

Ambito oggettivo
Sono definibili tutti i ruoli consegnati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, salvo quelli espressamente esclusi dalla norma.

ATTENZIONE! Ai fini della definibilità non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione o è stato affidato il credito (accertamento esecutivo).

Ai fini dell’individuazione dei carichi definibili:

il comma 234 dell’art.1 L. 197/2022 sancisce che: “l’agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili”.

Sono definibili le:

– sanzioni amministrative di natura fiscale e contributiva;

-sanzioni tributarie (es. violazioni da RW o sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex. Art. 7-bis del DLgs. 241/97);
-sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali relative a contributi gestiti dall’INPS e dall’INAIL, ma altresì dalle Casse di previdenza professionali o di altra natura, a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo ex DLgs. 46/99


La domanda di definizione agevolata

La dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata utilizzando un’apposita istanza entro e non oltre il 30 aprile 2022, a pena di decadenza.
Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet le modalità, esclusivamente telematiche, di presentazione della domanda di adesione.

Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente On line Tramite l’apposito
form online del servizio “Fai D.A. te

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