30 giugno: Scadenza della Rottamazione quater

Scade il 2 maggio 2023 (proroga al 30 giugno 2023) il termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione quater, che consente definizione in via agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra

il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Si tratta della dichiarazione con la quale il contribuente manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute. L’istanza va compilata e presentata esclusivamente in modalità telematica. 

La procedura (on line) è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con le istruzioni di compilazione ed una serie di risposte alle domande più comuni.

Con la definizione agevolata prevista dalla legge di Bilancio (art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022) si estinguono i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di

  • capitale e quelle maturate a titolo di 
  • rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

NON devono essere versati gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.

Possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

– contenuti in cartelle non ancora notificate;

– interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;

– già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Sono invece esclusi dalla rottamazione:

– i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;

– i carichi relativi a:

1) somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

2) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

3) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

4) risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione.

– le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA).

Come aderire alla rottamazione quater

Per presentare l’istanza di adesione occorre collegarsi all’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:

1) in area riservata;

2) in area pubblica.

Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.

Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.

Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).

È importante anche indicare un indirizzo mail in cui ricevere la ricevuta di presentazione.

Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:

– se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

– se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti:

1) riceverà una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;

2) dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;

3) se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

L’Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare all’interessato, entro il 30 settembre 2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.

Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

Importi dovuti e modalità di pagamento

A differenza di quanto previsto per altre definizioni agevolate, quali il ravvedimento speciale e la sanatoria delle irregolarità formali, le cui date hanno subìto alcune proroghe ad opera del D.L. n. 34/2023, per la rottamazione quater resta tutto confermato.

Pertanto, l’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:

unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;

numero massimo di 18 rate (quindi in 5 anni) consecutive, di cui:

a) le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;

b) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Aggiornamento: in attesa del decreto per le nuove scadenze a seguito della proroga.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali

– sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 

– app EquiClick; 

– domiciliazione sul conto corrente; 

– moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;

– sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamentosuperiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovut

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