Regime Forfettario e le operazioni con l’estero

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ADEMPIMENTI

MODELLOESTEROMETRO

La CIRCOLARE 14/E/2019 afferma che “Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario”.

Quindi l’Agenzia delle Entrate ha ESCLUSO i “piccoli contribuenti” dall’obbligo comunicativo.

Si ricorda che lo stesso esonero soggettivo trova applicazione per:

  • i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • i soggetti che applicano il regime forfettario ex 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a 65.000 euro.

MODELLO “INTRA”

CESSIONI INTRA

  • BENI
CLIENTI SOGGETTI PASSIVI UECLIENTI SOGGETTI PRIVATI UE
NATURA OPERAZIONENAZIONALENAZIONALE
VIESNONO
INTRANONO
Fattura: Operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2 bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331»
  • SERVIZI
CLIENTI SOGGETTI PASSIVI UECLIENTI SOGGETTI PRIVATI UE
NATURA OPERAZIONEINTRA 7 TERNAZIONALE
VIESSINO
INTRASINO
Fattura: Operazione è soggetta ad inversione contabile “Reverse Charge” (articolo 7-ter del DPR n. 633/72)

ACQUISTI INTRA

  • BENI
FORNITORI SOGGETTI PASS. UE<= 10.000>10.000
NATURA OPERAZIONEASSOLTA UEACQUISTO INTRA
VIESNOSI
INTRANONO INTRA 2 BIS (si se > € 200.000)
INTEGRAZIONE FATTURANOSI
VERSAMENTO IVA 16 MESE SUCCESSIVONOSI
  • SERVIZI
NATURA OPERAZIONEINTRA 7 TER
VIESSI
INTRAMOD. INTRA 2 QUATER: NON E’ OBBLIGATORIO (SI: servizi sopra i 100.000)
INTEGRAZIONE FATTURA SI
VERSAMENTO IVA 16 MESE SUCCESSIVOSI

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