- La legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205) ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di “enoturismo”
- La legge di Bilancio 2020 dal 01.01.2020 ha introdotto una nuova disciplina finalizzata ad incentivare il turismo dell’olio, vale a dire l’ “oleoturismo”.
La legge di Bilancio 2020 regola l’oleoturismo mediante il richiamo della disciplina che, a partire dal 2018, è entrata in vigore per l’enoturismo, ovvero per tutte quelle attività finalizzate ad incentivare il turismo del vino.
Oleoturismo
Tutte le attività finalizzate a favorire la conoscenza dell’olio quali le visite nei luoghi di coltura, l’esposizione degli strumenti con cui si si ottiene l’olio e ogni iniziativa di carattere didattico e ricreativo nei luoghi di produzione e coltivazione.
Enoturismo
L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato.
Le attività di enoturismo svolte da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, non sono considerate attività agricole connesse e non possono beneficiare del trattamento fiscale agevolato.
Sono considerate attività enoturistiche le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo:
- visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;
- iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, compresa la vendemmia didattica;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo (escluse le attività di ristorazione).
Requisiti per lo svolgimento delle attività enoturistiche
• Apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi.
• Strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici.
• Cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate.
• Sito o pagina web aziendale.
• Indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze.
• Materiale informativo sull’azienda e sui prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’italiano.
• Esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica.
• Ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico.
• Personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.
• L’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.
• Svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: o titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti; o dipendenti dell’azienda; o collaboratori esterni.
