Contratto comodato d’uso gratuito: registrazione e risoluzione

Il comodato è il contratto con il quale

una parte

consegna

all’altra

un bene mobile o immobile,

affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.).

Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.

I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:

  • redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto;
  • stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016.

Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata presentando a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate:

  • il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”
  • ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro effettuato con modello F24 (codice tributo 1550).

Per i contratti di comodato in forma scritta è inoltre dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Agevolazione IMU/TASI

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato

Risoluzione

Il contratto di comodato avente ad oggetto immobili, si caratterizza e differenzia dalla locazione per l’assenza di corrispettivo ed è soggetto a registrazione:
– se formato per atto pubblico o scrittura privata, in termine fisso, entro 20 giorni dalla stipula;
– se formato per scrittura privata autenticata, in termine fisso, entro 20 giorni dall’ultima autentica;
– se verbale, solo in caso di enunciazione o volontariamente.

L’imposta è dovuta in misura fissa di 200 €.

Imposta di Registro Art. 5 c. 4 tar. parte I DPR 131/86

1. Locazioni e affitti di beni immobili:

  • a) quando hanno per oggetto fondi rustici . . . . . 0,50%
  • b) in ogni altro caso . . . . . . . . . . . . . . . 2%
  • a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’ articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%
  • 2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
  • 3. Concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative . . . . . . . . . . . 0,50%
  • 4. Contratti di comodato di beni immobili . . . . . . € 200,00 


Fino al 31 dicembre 2022 i contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini ucraini e altri soggetti provenienti dall’Ucraina sono esenti da imposta di registro e di bollo (art. 38 DL 17/2022 conv. in L. 34/2022).

In caso di omessa registrazione, oltre alla sanzione della tabella seguente è prevista la nullità del contratto (art. 1 c. 346 L. 311/2004).

Sanzioni Imposta di registro
(artt. da 69 a 74 DPR 131/86)
ViolazioneSanzione
Omessa richiesta di registrazione e presentazione delle denunce dal 120% al 240% dell’imposta dovuta; tuttavia, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200
Mancata esecuzione, in tutto o in parte, del versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e affitto di immobili siti in Italiaart. 17 c. 1 bis DPR 131/86
Omessa o errata indicazione dei dati catastali in sede di registrazione di contratti scritti o verbali di locazione od affitto di immobili siti in Italia e relative risoluzioni, cessioni e proroghe anche tacite nonché dei contratti di comodato aventi ad oggetto gli stessi benidal 120% al 240% dell’imposta dovuta (art. 19 c. 15 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010)
Insufficiente dichiarazione di valore da 1 a 2 volte l’imposta evasa
Occultazione di parte del corrispettivo convenuto dal 120% al 240% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato (detratto, tuttavia, l’importo della sanzione precedente)
Omessa presentazione del repertorio da parte dei notai e degli altri pubblici ufficialida € 1.032 a 5.164 
Irregolare tenuta del repertorioda € 516 a 2.065
Altre infrazioni:
– mancata esibizione delle scritture contabili dell’azienda ceduta;
– mancata ottemperanza alle richieste degli uffici
da € 258 a 2.065


Il contratto di comodato può essere registrato anche in modalità telematica con il modello Rap (Registrazione atti privati).

Comodato fittizio (art. 2 D.Lgs. 23/2011) 

Se è registrato un contratto di comodato fittizio (che di fatto nasconde una locazione ordinaria) avente ad oggetto immobili ad uso abitativo assoggettabili a cedolare secca:
– il locatore, il conduttore ed eventualmente il pubblico ufficiale che ha rogato o autenticato l’atto, sono coobbligati al versamento (art. 3 c. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011) dell’imposta di registro dovuta sulla locazione dissimulata e della sanzione dal 120% al 240% dell’imposta stessa più gli interessi per tardivo pagamento;
– il contratto è nullo (art. 1 c. 346 L. 311/2004);
– si considera una locazione di 4 anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;
– alla prima scadenza il contratto è rinnovato per un periodo di 4 anni, fatti salvi i casi in cui il locatore può negare la rinnovazione;
– a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento ISTAT dal secondo anno.

Emergenza COVID

La registrazione può avvenire tramite i canali telematici:

  • via e-mail o
  • pec

inviando la seguente documentazione:

  • copia dell’atto sottoscritto con firma autografa
  • il modello 69 o RLI debitamente compilato e sottoscritto
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dell’atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in Ufficio l’atto in originale una volta terminato il periodo emergenziale
  • la copia del documento di identità del richiedente
  • il modello di versamento dei tributi autoliquidati.

Resta ferma la possibilità di registrazione dei contratti di locazione e di comunicazione degli adempimenti successivi (proroghe, cessioni, risoluzioni) mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (RLI accessibile con le credenziali di Fisconline).

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