Contratto comodato d’uso gratuito: registrazione e risoluzione

Il comodato è il contratto con il quale

una parte

consegna

all’altra

un bene mobile o immobile,

affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.).

Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.

I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:

  • redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto;
  • stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016.

Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata presentando a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate:

  • il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”
  • ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro effettuato con modello F24 (codice tributo 1550).

Per i contratti di comodato in forma scritta è inoltre dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Agevolazione IMU/TASI

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato

Risoluzione

I locali uffici dell’agenzia delle Entrate assumono nella prassi orientamenti diversi. In mancanza di un chiarimento espresso, l’interpretazione prevalente è fondata su una distinzione. 
In particolare, se il contratto di comodato gratuito è

 –  senza determinazione di data di fine, allora non è dovuta alcuna imposta di registro per la risoluzione. 

Viceversa, laddove sia indicata

–  una data finale, anche tacitamente rinnovabile (ad esempio “di anno in anno”) e si vuole risolvere il contratto al fine di ottenere nuovamente la disponibilità dell’immobile prima della scadenza naturale, è necessario effettuare la comunicazione all’ agenzia delle Entrate con il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 67 euro

A tal proposito, l’articolo 28 del Dpr 131/1986, così dispone: 

«La risoluzione del contratto è soggetta all’ imposta di registro in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso, ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto … ».

 La disposizione fa riferimento, in generale, a qualsiasi contratto, quindi dovrebbe essere compreso anche il contratto di comodato.

Emergenza COVID

La registrazione può avvenire tramite i canali telematici:

  • via e-mail o
  • pec

inviando la seguente documentazione:

  • copia dell’atto sottoscritto con firma autografa
  • il modello 69 o RLI debitamente compilato e sottoscritto
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dell’atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in Ufficio l’atto in originale una volta terminato il periodo emergenziale
  • la copia del documento di identità del richiedente
  • il modello di versamento dei tributi autoliquidati.

Resta ferma la possibilità di registrazione dei contratti di locazione e di comunicazione degli adempimenti successivi (proroghe, cessioni, risoluzioni) mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (RLI accessibile con le credenziali di Fisconline).

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