LEGGE DI BILANCIO 2024 alcune novità

Cedolare secca sulle locazioni brevi
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica con l’aliquota del 26% (fino al
31 dicembre 2023 era 21%).
È confermata l’aliquota ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Inoltre, nel caso in cui la locazione avviene per il tramite di intermediari o piattaforme telematiche, questi ultimi devono applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella
misura del 21%.
Infine, se i corrispettivi sono incassati da soggetti non residenti, se questi sono in possesso di stabile organizzazione in Italia o in uno Stato membro UE allora gli adempimenti sono a carico della stabile organizzazione.
Se invece sono privi di stabile organizzazione occorre nominare un rappresentante fiscale.

Ritenute su bonifici e provvigioni
Dal 1° marzo 2024, passa dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Limiti alle compensazioni
Con effetto dal 1° luglio 2024:

  • si sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi
    complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.
    Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse.
    Inoltre, in questi casi si applicheranno le regole secondo cui:
  • l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio
    (art. 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006);
  • qualora, in esito all’attività di controllo di cui al punto precedente, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto (art. 37, comma 49-quater, D.L. n. 223/2006).

Compensazione crediti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL
Dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL occorrerà utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata:

dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei
dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se
tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende
committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

Compensazioni per le partite IVA cessate d’ufficio
Il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti viene previsto non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita
IVA (come accade attualmente), ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico
inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Aliquote IVA
Si riporta al 10% l’aliquota IVA sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (nel 2023 soggetti all’aliquota IVA al 5%), nonché su
alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e sui
pannolini per bambini.
Inoltre, si ripristina l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5% dalla legge di
bilancio per il 2023.
Infine, l’aliquota del 10% la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al
22%, si applica anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Controlli sugli immobili sui quali sono stati effettuati lavori con il superbonus
L’Agenzia delle Entrate verificherà, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile
presenti in atti del catasto dei fabbricati.
Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia
delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione per invitare il contribuente a presentare la variazione catastale.

Ritenute su bonifici e provvigioni
Dal 1° marzo 2024, passa dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

IVIE e IVAFE
A partire dal 1° gennaio 2024:

  • l’aliquota ordinaria dell’IVIE passerà dall’attuale 0,76 all’1,06 per cento;
  • l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
    Quindi, mentre per l’IVIE l’aumento è generalizzato e, quindi, si applica su tutti gli immobili che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, per l’IVAFE la nuova aliquota maggiorata colpirà solo determinate attività finanziarie, ovvero quelle detenute in territori che si prestano maggiormente ad operazioni di elusione fiscale.

IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori UE
Si modifica da 300.000 lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, che possono essere effettuate senza il pagamento dell’IVA.

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