ANNO BIANCO CONTRIBUTIVO INPS

Possono giovarsi dell’esonero del versamento dei contributi 2021, in scadenza nel 2021, per l’ammontare massimo di 3.000 euro (salvo ragguaglio in caso di incapienza delle somme stanziate) i soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:

  • Calo di fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. In caso di attività in più studi professionali o società, il requisito deve essere verificato sul fatturato dello studio/società ove viene svolta in modo prevalente l’attività; se, invece, si esercita attività in forma individuale, e al tempo stesso si partecipa in studi professionali o società, contano esclusivamente le risultanze della ditta individuale.
  • Reddito 2019 non superiore al 50mila euro. Il requisito deve essere verificato guardando al quadro RR del modello Redditi 2020 riferimento 2019; coltivatori diretti, coloni e mezzadri invece fanno riferimento ai redditi dichiarati riconducibili alle attività che comportano obbligo di iscrizione all’INPS, conseguiti nel 2019.

Questi due “paletti” non devono essere rispettati dagli iscritti nel 2020; viceversa, gli iscritti nel 2021 non hanno mai accesso al beneficio.

Sono altresì richiesti:

  • DURC regolare; la verifica verrà effettuata d’ufficio a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre (art. 47-bis D.L. 73/2021);
  • No lavoro dipendente (salvo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità). Questo requisito viene verificato mese per mese, guardando al 2021, e quindi, ad esempio, un soggetto assunto da gennaio a maggio 2021, potrebbe avere diritto all’esonero, nel rispetto degli ulteriori requisiti, per i residui sette mesi, in misura proporzionalmente ridotta.
  • No pensione diretta, salvo invalidità. Anche questo requisito viene verificato mese per mese, nel 2021.

Operativamente, si dovrà presentare apposita domanda tramite il sito INPS, come si è detto 

a decorrere dal 25 agosto ed entro il 30 settembre 2021,

utilizzando distinti modelli a seconda della Gestione di iscrizione e ricordando che è possibile presentare la domanda a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

L’esonero contributivo può essere goduto dagli iscritti alle seguenti gestioni, nel rispetto delle condizioni sovra specificate:

  • AGO: Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per i soggetti che dichiarano redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR;
  • Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione (e rientrati in servizio a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).

La presentazione delle domande transita dal Cassetto Previdenziale, per accedere al quale è necessario disporre di SPID (livello minimo 2), oppure CIE carta di identità elettronica, CNS carta nazionale dei servizi o PIN INPS, ordinario o dispositivo, ottenuto in precedenza, visto che da ottobre 2020 è terminato il rilascio di questa tipologia di credenziali.

I servizi saranno accessibili ai seguenti percorsi:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

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