Possono giovarsi dell’esonero del versamento dei contributi 2021, in scadenza nel 2021, per l’ammontare massimo di 3.000 euro (salvo ragguaglio in caso di incapienza delle somme stanziate) i soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:
- Calo di fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. In caso di attività in più studi professionali o società, il requisito deve essere verificato sul fatturato dello studio/società ove viene svolta in modo prevalente l’attività; se, invece, si esercita attività in forma individuale, e al tempo stesso si partecipa in studi professionali o società, contano esclusivamente le risultanze della ditta individuale.
- Reddito 2019 non superiore al 50mila euro. Il requisito deve essere verificato guardando al quadro RR del modello Redditi 2020 riferimento 2019; coltivatori diretti, coloni e mezzadri invece fanno riferimento ai redditi dichiarati riconducibili alle attività che comportano obbligo di iscrizione all’INPS, conseguiti nel 2019.
Questi due “paletti” non devono essere rispettati dagli iscritti nel 2020; viceversa, gli iscritti nel 2021 non hanno mai accesso al beneficio.
Sono altresì richiesti:
- DURC regolare; la verifica verrà effettuata d’ufficio a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre (art. 47-bis D.L. 73/2021);
- No lavoro dipendente (salvo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità). Questo requisito viene verificato mese per mese, guardando al 2021, e quindi, ad esempio, un soggetto assunto da gennaio a maggio 2021, potrebbe avere diritto all’esonero, nel rispetto degli ulteriori requisiti, per i residui sette mesi, in misura proporzionalmente ridotta.
- No pensione diretta, salvo invalidità. Anche questo requisito viene verificato mese per mese, nel 2021.
Operativamente, si dovrà presentare apposita domanda tramite il sito INPS, come si è detto
a decorrere dal 25 agosto ed entro il 30 settembre 2021,
utilizzando distinti modelli a seconda della Gestione di iscrizione e ricordando che è possibile presentare la domanda a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’esonero contributivo può essere goduto dagli iscritti alle seguenti gestioni, nel rispetto delle condizioni sovra specificate:
- AGO: Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per i soggetti che dichiarano redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR;
- Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione (e rientrati in servizio a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).
La presentazione delle domande transita dal Cassetto Previdenziale, per accedere al quale è necessario disporre di SPID (livello minimo 2), oppure CIE carta di identità elettronica, CNS carta nazionale dei servizi o PIN INPS, ordinario o dispositivo, ottenuto in precedenza, visto che da ottobre 2020 è terminato il rilascio di questa tipologia di credenziali.
I servizi saranno accessibili ai seguenti percorsi:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.