
Il decreto Cura Italia ed il Decreto Liquidità prevedono il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dotazioni di sicurezza, ma in attesa del DM attuativo e della verifica del rispetto del tetto di spesa fissato su base nazionale, il beneficio risulta di fatto non utilizzabile.
A parziale ristoro di tali costi è previsto (e molto “pubblicizzato” dalle aziende che operano nel settore della sicurezza) uno specifico credito d’imposta, istituito dal D.L. 18/2020 cura Italia, ed ampliato dal D.L. 23/2020 decreto liquidità.
D. L. 17 marzo 2020 n. 18 “cura Italia”
Credito imposta: 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro
Beneficiari: imprese e professionisti
Ambito temporale: periodo d’imposta 2020
Limite di spesa: €. 20.000
Tetto di spesa su base nazionale: stanziamento di € 50 milioni per l’anno 2020.
Modalità attuative: un DM del MISE (da adottare entro il 14/04/2020, cioè 30 gg dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020) definirà criteri e modalità di applicazione/fruizione del credito d’imposta (anche al fine di assicurare il rispetto del citato tetto di spesa complessivo di €. 50 mil.)
D.L. 17 marzo 2020 n. 23 “decreto liquidità”
Estensione delle spese che danno diritto al credito d’imposta, con inclusione di quelle sostenute
per:
Acquisto dispositivi di protezione individuale (es.: mascherine chirurgiche, Ffp2 o FfP3; guanti; visiere e occhiali protettive; calzari; tute di protezione)
Acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza a protezione dei lavoratori dall’esposizione al virus e/o destinati a garantire il rispetto della distanza minima di Sicurezza (es.: barriere protettive; pannelli divisori protettivi)
Acquisto detergenti per mani e disinfettanti.