POS – Credito d’imposta del 30%

Con il Provv. n. 181301 del 29/04/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati (art. 22, DL 124/2019)

LA NORMA

L’art. 22 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto un credito d’imposta a beneficio

  • degli esercenti attività di impresa e
  • di lavoro autonomo

sulle commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da PRIVATI.

Il suddetto credito d’imposta è calcolato sull’importo delle commissioni, addebitate per l’incasso di operazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2020.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono fruire del credito d’imposta

  • tutti gli esercenti attività d’impresa;
  • esercenti arti o professioni,

a condizione che:


i ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a euro 400.000.


Il credito d’imposta si applica: alle commissioni “addebitate”.

per l’incasso tramite carte di credito (anche prepagate) o bancomat (purché emesse dagli operatori tenuti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ex art. 7 del D.P.R. n. 605/1973), riferite a qualsiasi operazione effettuata (cessione di beni o prestazioni di servizi), nei confronti di “consumatori finali”.

Restano quindi escluse dall’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA.

In sede di conversione in legge del decreto fiscale sono stati ampliati gli strumenti di pagamento ammessi per il credito d’imposta.

LA MISURA E UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle commissioni addebitate.

Il credito d’imposta va utilizzato:

esclusivamente in compensazione in F24 tramite i servizi telematici Entratel, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.

COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE

Con il Provv. n. 181301 del 29/04/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati (art. 22, DL 124/2019)

L’applicazione del provvedimento decorre dal 1° luglio 2020 e le comunicazioni devono essere predisposte in conformità alle specifiche tecniche allegate e in ogni caso devono includere:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il
  • canone per la fornitura del servizio di accettazione.

I dati sono trasmessi all’Agenzia delle entrate per il tramite del Sistema di Interscambio Dati (SID).

I non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale.

La trasmissione dei dati è effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione, successivo all’invio di una ricevuta di accoglimento del file. Il file può essere scartato totalmente o parzialmente per effetto dei controlli, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tal caso, i dati contenuti nel file sono considerati, rispettivamente, completamente o parzialmente non trasmessi.

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